C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 07/02/2019 – Delibera – Reclamo della “ ASD Ponte a Moriano” avverso le decisioni del G.S.T. che ha sanzionato i calciatori Bitep Jonathan e Del Frate Francesco con una squalifica per tre gare effettive. C.U. n.44 del 17/01/2019.

Reclamo della “ ASD Ponte a Moriano” avverso le decisioni del G.S.T. che ha sanzionato i calciatori Bitep Jonathan e Del Frate Francesco con una squalifica per tre gare effettive. C.U. n.44 del 17/01/2019.

Nel corso della gara “ Tau Calcio – Ponte a Moriano” , valevole per il campionato di prima categoria, i calciatori in oggetto venivano espulsi dal terreno di gioco per condotta violenta nei confronti di calciatori avversari. Per tale motivo venivano sanzionati con una squalifica per tre gare effettive. Avverso i provvedimenti del G.S. propone unico reclamo la società del Ponte a Moriano, ritenendo che entrambe le squalifiche appaiono non giustificate o quantomeno eccessive. Per quanto concerne il calciatore Bitep Jonathan ,sanzionato per aver colpito con una gomitata alla testa un avversario, la reclamante ritiene che il contatto sia stato assolutamente fortuito ed avvenuto durante una normale azione di gioco. Ritiene, altresì, che la descrizione del fatto da parte del D.G. sia stata alquanto generica non definendo con precisione quale parte della testa sia stata colpita. Infine la reclamante ritiene la circostanza che il giocatore colpito abbia ripreso a giocare, senza subire alcuna conseguenza, derimente al fine di considerare non violenta la condotta del proprio tesserato. Quest’ultima circostanza viene fatta valere anche per quanto concerne la condotta del calciatore Del Frate Francesco. Quest’ultimo colpiva con una manata al volto un avversario che esitava a restituirgli il pallone per effettuare una rimessa laterale. Anche in questo caso non ci sono state conseguenze fisiche tali da considerare violenta la condotta. Infine la società del Ponte a Moriano chiede di essere udita. In data 01/02/2019 si presentava davanti a questa Corte di Appello Territoriale la sig.ra Martinelli Annachiara, in qualità di presidente della società Ponte a Moriano. Dopo che venivano illustrati i motivi del reclamo, veniva data lettura del supplemento di rapporto gara, dove il D.G. confermava quanto descritto nel referto gara, confermando la volontarietà delle condotte ascritte ai tesserati in questione. Questa Corte di Appello Territoriale, esaminati gli atti di gara, ritiene assolutamente provate le condotte in contestazione. Ritiene, altresì, congrue le sanzione applicate, anche perché a nulla rileva l’eccezione sollevata dalla reclamante circa le mancate conseguenze fisiche delle condotte ascritte ai propri tesserati. Le condotte rimangono violente e sono state sanzionate con il minimo edittale, proprio perché i giocatori colpiti non hanno riportato danni fisici,altrimenti la sanzione sarebbe stata di almeno cinque giornate. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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