C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 07/02/2019 – Delibera – Gara Ponte d’Arbia – Sorano (2-2) del 06.01.2019. Campionato Seconda Categoria. In C.U. n. 42 del 10 gennaio 2019 C.R. Toscana.

Gara Ponte d’Arbia – Sorano (2-2) del 06.01.2019. Campionato Seconda Categoria. In C.U. n. 42 del 10 gennaio 2019 C.R. Toscana.

 Reclama l’A.S.D. Gruppo Sportivo Sorano avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 10/11/2022 CELESTINI DAVIDE (SORANO A.S.D.) Al termine della gara si avvicinava all’Arbitro offendendolo e minacciandolo. Nel contempo gli pestava il piede procurandogli intenso dolore. Successivamente afferrava il D.G. per la divisa, all’altezza del busto, spintonandolo, facendolo arretrare di mezzo metro e procurandogli ulteriore dolore. Gli sputava raggiungendolo al volto. Veniva allontanato dai propri compagni verso la zona spogliatori ed ivi persisteva nel contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’Arbitro, raggiungendolo nuovamente con uno sputo alla nuca. In considerazione della gravità e molteplicità delle fattispecie commesse nei confronti dell’Ufficiale di Gara la sanzione comminata viene considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare episodi di violenza.” La Società reclamante sostiene innanzitutto, in merito al pestone inferto al D.G., che il Celestini avrebbe corso verso l’Arbitro per chiedere spiegazioni e nel rallentare la corsa sarebbe scivolato venendo a toccare il piede dell’Arbitro medesimo. Del resto – osserva sempre la reclamante – se l’azione fosse stata volontaria avrebbe causato ben altre e più gravi conseguenze fisiche. Inoltre secondo l’A.S.D. Sorano le richieste di chiarimenti, ancorché veementi, non integrerebbero gli estremi di una condotta violenta, peraltro il calciatore si sarebbe allontanato volontariamente. Richiede una riduzione della sanzione che, diversamente, potrebbe pregiudicare la carriera del calciatore. Alla riunione dell’01.02.2019 viene convocata, così come richiesto nel gravame, l’A.S.D. Sorano rappresentata dal proprio legale di fiducia, previa rituale delega da parte del Presidente, il quale riafferma la non intenzionalità del pestone che sarebbe stato causato dal maldestro approssimarsi del calciatore, analogamente il gesto di aver afferrato la divisa sarebbe stato determinato dalla volontà di richiamare l’attenzione senza avere, al contrario, alcun intento violento, esclude infine che il calciatore possa aver sputato volontariamente al D.G,. dovendosi tutt’al più ritenere che quest’ultimo possa essere stato colpito da alcuni schizzi di saliva usciti dalla bocca del Celestini nella concitazione della protesta. Richiede una riduzione della squalifica anche per il fatto che diversamente, vista pure la giovane età del calciatore, verrebbe frustrata la funzione rieducativa della punizione. Richieste osservazioni integrative al D.G., delle quali in sede di audizione era stato edotto anche il legale dell’A.S.D. Sorano, lo stesso conferma quanto già riportato nel proprio referto, in particolare ribadisce la volontarietà del pestone datogli dal Celestini evidenziando come quest’ultimo si sia avvicinato camminando e non correndo come invece sostenuto dalla Reclamante, escludendo così che possa essersi trattato di un gesto involontario. Conferma altresì sia la spinta all’altezza della pancia che lo sputo sul viso da parte del calciatore del Sorano quando si trovava ancora sul terreno di gioco, rilevando come entrambe le condotte siano stato connotate da un intento violento e non certo dalla volontà di chiedere chiarimenti. Ribadisce che il Celestini veniva allontanato dai propri compagni di squadra escludendo che lo stesso si sia invece allontanato volontariamente. Conferma infine anche lo sputo del Celestini che lo ha attinto alla nuca mentre si accingeva rientrare nello spogliatoio arbitrale. Il Collegio, pur apprezzando l’accorata difesa del calciatore svolta dal legale in sede di audizione, ritiene tuttavia che le condotte sanzionate dal G.S.T. trovino sostanziale conferma negli atti ufficiali. Innanzitutto il pestone deve ritenersi intenzionale, sul punto il D.G. risulta puntuale, precisando come il Celestini gli si sia avvicinato camminando e non con una veemente corsa come vorrebbe sostenere la Reclamante, di talché non risulta credibile che lo stesso sia scivolato non riuscendo a fermare la corsa. Circa l’episodio della spinta alla pancia del D.G. dopo averne afferrato la divisa, circostanza sulla quale il reclamo rimane assolutamente generico, il supplemento reso dall’Arbitro è esplicito, ribadendone la volontarietà e l’intento violento, escludendo così che la volontà fosse invece solo quella di richiamare l’attenzione; cosicché anche tale circostanza deve essere inquadrata nell’ambito degli atti di violenza e non tra quelli irriguardosi con ogni necessaria conseguenza in termini di quantificazione della sanzione.

Anche per quanto riguarda infine gli sputi, in ordine ai quali per altro nel gravame non viene speso alcun argomento a difesa, il D.G. ne ribadisce in maniera ferma la volontarietà, d’altra parte sul punto appare poco convincente anche l’argomentazione offerta dal legale in sede di audizione, secondo la quale si sarebbe trattato di schizzi di saliva e non di sputi, specie con riferimento allo sputo che avrebbe attinto il D.G. dietro sulla nuca (gli schizzi di saliva infatti possono tutt’al più immaginarsi in un colloquio ravvicinato vis-à-vis). Del resto l’Arbitro è chiaro anche sul fatto che per l’allontanare il Celestini sia stato necessario l’intervento dei propri compagni dovendosi escludere che si sia allontanato volontariamente il che appare senz’altro verosimile alla luce della refertazione effettuata dall’Ufficiale di Gara. Nonostante la gravità degli episodi contestati, rilevando che le condotte poste in essere dal Celestini debbano essere certamente censurate e stigmatizzate, perciò sanzionate con una punizione adeguata, pur tuttavia il Collegio ritiene che la squalifica debba essere lievemente ridotta, specie in considerazione dei precedenti giurisprudenziali di questa Corte con riferimento a fattispecie simili. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica del calciatore Celestini Davide fino al 10 gennaio 2022, rimane fermo ogni altro provvedimento assunto dal G.S.T.. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

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