C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 07/02/2019 – Delibera – Reclamo Calciatore Ghizzoni David (Suvereto) In Proprio Avverso Squalifica Fino Al 23\12\2019 (C.U. N° 29 Del 28\12\18)

Reclamo Calciatore Ghizzoni David (Suvereto) In Proprio Avverso Squalifica Fino Al 23\12\2019 (C.U. N° 29 Del 28\12\18)

Propone rituale reclamo in proprio il signor Ghizzoni David calciatore del Suvereto avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S, Territoriale di Livorno con la seguente motivazione: “Al 45° del II tempo colpiva violentemente al petto con una spinta il DG facendolo indietreggiare di circa un metro e provocandogli dolore e momentanea mancanza di respirazione. Dopo la spinta rivolgeva frase irriguardosa al DG rifiutandosi di uscire dal terreno di gioco. Tale comportamento si è protratto sino a costringere il DG a sospendere l’incontro”.. Il reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, asserisce di essersi limitato a protestare appoggiando la mano aperta sul petto dell’arbitro con eccessiva irruenza, ma senza procurare alcun danno argomenta in diritto circa l’applicabilità del recentemente novellato art. 11 bis C.G.S., sostenendo che nel caso di specie sarebbe più opportuna l’applicazione del comma 4 art 19 C.G.S. , allega precedenti giurisprudenziali in proposito. Tali argomentazioni venivano reiterate dal signor Ghizzoni assistito dal proprio legale, all’udienza 1\2\2019. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Dal rapporto emerge chiaramente il comportamento del Ghizzoni, il supplemento lo conferma in pieno. In particolare l’arbitro conferma la connotazione violenta del contatto avuto col calciatore che non si limitava ad appoggiare la mano sul petto, ma “colpiva violentemente al petto provocandogli dolore e momentanea mancanza di respirazione”. La descrizione del fatto, seppur si possa anche ritenere enfatizzata nel supplemento, come fatto notare dal difensore, non perde per questo la sua caratteristica di prova privilegiata, ed il comportamento del calciatore non può essere ritenuto una “condotta altamente irriguardosa che si concretizza in un contatto fisico” (art. 19 comma comma 4 lett. D), ma rientra a pieno titolo nel dettato della nuova formulazione dell’art. 11 bis e, per l’effetto, la sanzione minima irrogabile è di anni 1 di squalifica, come correttamente effettuato dal primo giudice. Non paiono esserci spazi per una riduzione, posto che l’art. 11bis prevede un anno come minimo edittale non derogabile. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo ordina incamerarsi la tassa relativa.

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