C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 07/02/2019 – Delibera – Reclamo S.P.D. Suvereto Avverso Esito Gara Suvereto-Porto Azzurro Del 23\12\2018 (C.U. N. 31 Del 9\1\2019)

Reclamo S.P.D. Suvereto Avverso Esito Gara Suvereto-Porto Azzurro Del 23\12\2018 (C.U. N. 31 Del 9\1\2019)

 Propone rituale reclamo la S.p.d Suvereto avverso la decisione in oggetto del G.S.T. di Livorno che assegnava la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 con la seguente motivazione:” Il GST letto il referto del DG e dei suoi allegati rileva quanto segue: al 45- à del II tempo il signor Ghizzoni Davide n. 3 della soc. Suvereto i aggrediva il DG colpendolo violentemente al petto; nonostante l’espulsione notificata al suddetto calciatore lo stesso rifiutava di lasciare il terreno di gioco; i compagni di squadra accerchiavano il DG impedendogli la prosecuzione della gara; a causa di tutti questi comportamenti il DG ritenendo che non vi fossero più le condizioni di sicurezza tali da garantire la propria incolumità e sufficiente serenità per la prosecuzione della stessa riteneva di sospendere definitivamente la gara. Considerato quanto sopra riportato. La responsabilità della mancata conclusione della gara va attribuita alla società Suvereto che a causa del comportamento violento e minaccioso dei suoi tesserati di fatto impediva al DG di portare a termine la conclusione della stessa in virtù dell’art. 17 comma 4 del CGS, si delibera di infliggere alla soc. Suvereto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3”. La reclamante con lungo ed articolato reclamo contesta la decisione chiedendone l’annullamento e disponendo la ripetizione della gara. A tal proposito rileva come l’episodio che avrebbe dato origine al tutto (la spinta avuta dal calciatore) non fosse connotata da violenza tale da impedire la prosecuzione della gara e che i fatti accaduti in seguito non sarebbero stati così gravi (anche se fossero avvenuti, cosa che la reclamante contesta). Evidenzia le contraddizioni in cui incorre il Dg nella refertazione, l’assoluta indeterminatezza delle condotte contestate e, in definitiva, ritiene che il clima creatosi non fosse tale da giustificare l’interruzione della gara all’ultimo minuto della stessa. In via di diritto cita l’art. 64 delle NOIF e ritiene che nel caso di specie non si siano verificate le condizioni per la sua applicabilità, fa altresì riferimento alla regola 5 del gioco del calcio ed alla interpretazione che è stata data nella guida pratica AIA. Prosegue affermando che la sospensione della gara risulta essere un provvedimento di carattere eccezionale e dovrebbe rappresentare l’ultima opzione disponibile da applicarsi laddove ogni altra azione posta in essere sia stata inefficace. Allega precedenti giurisprudenziali in tal senso. Tali argomentazione difensive venivano reiterate all’udienza del 25\1\2019 dalla Presidente del Suvereto assistita dal proprio legale. La C.A.S.T. letto il reclamo, sentita la reclamante ed il suo legale, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo. Invero nonostante quanto riferito dal DG sia nel rapporto che nel supplemento, non si può non convenire che egli non abbia posto in essere tutte le opzioni in suo potere per portare a termine l’incontro a pochi minuti dalla fine (effettivamente mancava solo il recupero). La situazione in campo, proprio per come la descrive lo stesso DG, non appariva tale da impedirgli di portare a termine l’incontro. E’ giurisprudenza costante di questa Corte ritenere opportuno e giusto interrompere la gara in condizioni di estremo condizionamento psicologico e fisico. La gravità del contatto subito da un singolo calciatore pur con la supposta solidarietà avuta dai compagni di squadra non giustifica l’interruzione della partita a pochi istanti dalla fine. Tali situazioni sono abbastanza frequenti sui campi di calcio e il DG prima di stabilire l’interruzione deve porre in essere tutta una serie di attività per evitare tale provvedimento. Tali attività nel caso di specie non sono state poste in atto e quindi la partita va ripetuta. P.Q.M. La C.A.S.T. accoglie il reclamo e dispone ripetersi la gara. La tassa di reclamo va restituita.

 

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