C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 07/02/2019 – Delibera – Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Neri avverso la squalifica del giocatore Veneri Filippo per 12 gare per comportamenti discriminatori (C.U. n. 23 del 12/12/2018).

Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Neri avverso la squalifica del giocatore Veneri Filippo per 12 gare per comportamenti discriminatori (C.U. n. 23 del 12/12/2018).

Con rituale e tempestivo gravame, l'Unione Sportiva Dilettantistica Neri adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento offensivamente discriminatorio assunto dal giocatore Filippo Veneri; i fatti si riferiscono all’incontro esterno disputatosi in data 8 dicembre 2018 contro la società ospitante, A.S.D. Nuova Calcio Foiano. Il G.S.T. così motivava le proprie decisioni: “Espulso per grave fallo di gioco, alla notifica del provvedimento proferiva frase offensiva nei confronti del D.G. di contenuto discriminatorio per motivi di sesso , Sanzione comminata tenuto conto del disposto di cui all'art. n. 11 C.G.S.”. L’impugnante, nega l'addebito ed eccepisce anzi che l'atleta - evidentemente consapevole che la sua condotta avesse nuociuto all'avversario – avrebbe semplicemente richiamato l'attenzione del D.G. sulle condizioni di salute del giocatore a terra, invitando il medesimo a fare intervenire. Non contestando la sussistenza del fallo insiste sottolineando il mero contenuto offensivo delle parole solo ipoteticamente proferite e conclude pertanto per la rideterminazione della sanzione. Il reclamo può essere parzialmente accolto. Le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere nel rapporto di gara le singole condotte incriminate e nel dettagliarle. Il dato viene effettivamente confermato anche in sede di supplemento che attesta sia l'intervento violento che le successive frasi, certamente offensive.

Occorre precisare che l'art. 11 C.G.S., citato dal G.S.T., definisce al comma 1 la “Responsabilità per comportamenti discriminatori” affermando che: “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.”. Le frasi identificate appaiono certamente offensive ed, alcune di loro, si caratterizzano per un evidente contenuto omofobo.Qualsiasi termine però, per essere sanzionato dalla norma citata, deve sempre essere contestualizzato per verificarne sia il contenuto offensivo (punito dall'art. 19 punto 4 lett.a) che l'eventuale valenza discriminatoria e non può mai essere avulso dal contesto in cui viene pronunciato. Qualsiasi parola, anche intrinsecamente ingiuriosa può essere pronunciata in contesti particolari nei quali può assumere, per gioco o per contingenza, significati totalmente diversi: si pensi a chi, particolarmente abbronzato, talvolta, per scherzo o anche con, non condivisibili, intenti denigratori viene chiamato con termini che possono sembrare discriminatori per motivi di razza. La stessa lettura può essere data per epiteti ipoteticamente discriminatori con cui possono talvolta essere chiamati soggetti che, pur non rientrando nemmeno astrattamente nelle menzionate categorie di riferimento, vengono offesi (nei casi più gravi) o bonariamente irrisi, con espressioni che non possiedono affatto quell'intento sanzionato dalla norma di riferimento.Per mero esempio può rammentarsi la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare, relativa al giocatore Sirotti Stefano (Cecina 2000), pubblicata nel C.U. n. 42 del Comitato Regionale Toscana pag. 1823 ss che qui deve intendersi interamente richiamata. Dunque occorre sempre che il giudice verifichi, nell'applicazione di una regola, dal limite edittale minimo di 10 gare di squalifica, che sussista specificamente l'intento discriminatorio e che la condotta sia compatibile con tale dato. Nella fattispecie in esame niente sembra deporre per la sussistenza di un atteggiamento omofobo o per la presunta discriminazione del D.G. con riferimento a libere scelte di qualsiasi individuo in merito alle proprie relazioni sentimentali. E' altresì evidente un palese atteggiamento meramente oltraggioso con l'utilizzo da parte del giocatore di epiteti che, nel contesto, non avevano minimamente contenuti discriminatori ma esclusivamente ingiuriosi. Ovviamente si tratta di affermazioni certamente offensive, pronunciate dal calciatore proprio mentre l'arbitro aveva già estratto il cartellino rosso che trovano origine nella rabbia per l'espulsione e finalità esclusiva nel malriuscito tentativo di oltraggiare il medesimo all'infuori di un implicito sostegno morale per qualsiasi forma di razzismo. Occorre comunque rilevare che spesso il razzismo è proprio frutto dell'ignoranza e dell'incapacità di comprendere che la diversità è tramutata, specialmente in ambito sportivo, in ricchezza del gesto atletico ed in capacità di confronto con il prossimo, sia esso compagno, avversario, dirigente, pubblico o D.G.. Tornando però al merito deve osservarsi che le frasi pronunziate, nel contesto dei fatti, non appaiono discriminatorie. Esclusa dunque l'applicabilità dell'art. 11 C.D.S. la sanzione deve essere certamente rideterminata con riferimento al gesto violento perpetrato nei confronti dell'avversario ed alle offese pronunciate nei confronti del D.G.. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il ricorso e riduce la squalifica del giocatore Veneri Filippo a 5 gare (anziché per 12 gare), dispone la restituzione della relativa tassa.

 

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