C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 14/02/2019 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 31 del 29.01.2019 Reclamo della Nuova Polisportiva Serre avverso la squalifica inflitta al calciatore Cartocci Duccio per tre gare Reclama la Nuova Polisportiva Serre avverso la squalifica inflitta dal G.S. Siena al calciatore Cartocci Duccio per tre gare, con la seguente motivazione: “al termine della partita correva verso un giocatore avversario fino ad arrivargli a contatto con la testa contro testa con chiaro intento di sfida e provocazione”.

Oggetto: C.U. n. 31 del 29.01.2019 Reclamo della Nuova Polisportiva Serre avverso la squalifica inflitta al calciatore Cartocci Duccio per tre gare Reclama la Nuova Polisportiva Serre avverso la squalifica inflitta dal G.S. Siena al calciatore Cartocci Duccio per tre gare, con la seguente motivazione: “al termine della partita correva verso un giocatore avversario fino ad arrivargli a contatto con la testa contro testa con chiaro intento di sfida e provocazione”.

La società contesta il provvedimento impugnato, precisando che quanto avvenuto sul campo non sia conforme a quanto riportato sul referto e descritto dal direttore di gara, avendo quest’ultimo visto solo la parte finale dell’azione. Nega al riguardo che il Cartocci sia corso verso il giocatore avversario, evidenziando che il contatto tra i calciatori è frutto di un causale incrocio di traiettorie avvenuto in occasione dello svolgimento di un’azione di calcio d’angolo. Precisa inoltre che il gesto del Cartocci è avvenuto dopo che quest’ultimo è stato preso per il collo dall’avversario e che, comunque, lo stesso gesto deve essere considerato come gesto finalizzato a liberarsi dalla presa del giocatore avversario. Sottolinea infine che nella condotta del Cartocci non vi era intenzione di sfida né di provocazione, e che ciò è palesemente confermato dal fatto che l’uscita dal terreno di giuoco è avvenuta in modo tranquillo, senza il proferire di offese. Chiede, pertanto, una riduzione della sanzione inflitta, altresì precisando che il gesto del calciatore non può essere considerato violento. La Corte, acquisito il supplemento di rapporto ai fini istruttori, così decide. Il reclamo non merita accoglimento. La decisione del Giudice di prime cure non presenta elementi di criticità tali da consentire un riforma del provvedimento impugnato, sia in punto di fatto che sotto il profilo dell’entità della sanzione inflitta.

Le circostanze e gli elementi di fatto che emergono dagli atti ufficiali sono infatti dirette a confermare, in modo chiaro e preciso, quale fosse l’intenzione del Cartocci al momento del fatto oggi in commento, ‘andando (quest’ultimo n.d.r) deliberatamente a porre la sua testa a contatto con quella del calciatore n. 2 avversario, che, successivamente, reagiva ponendo entrambe le mani al collo del Cartocci..’. Siamo dunque in presenza di una condotta del calciatore chiaramente intenzionale, in relazione alla quale non può ritenersi escluso, come ritenuto dalla reclamante, il carattere di violenza. Il gesto del Cartocci appare infatti inquadrabile, ad avviso del Collegio, come qualcosa di più di un gesto di sfida e di provocazione, avendo lo stesso calciatore attinto l’avversario con una testata, gesto che conserva in sé, nonostante la sua lieve entità, quelle potenzialità lesive che sono proprie delle condotte di violenza. Il Giudicante ritiene doveroso al riguardo osservare che, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, la condotta violenta non si identifica necessariamente in funzione delle conseguenze provocate al soggetto passivo dell’azione, ma deve essere connotata - sul piano psicologico - da intenzionalità aggressiva in danno altrui, rimanendo irrilevante la circostanza che il destinatario dell’azione lesiva abbia effettivamente ricevuto un colpo, ovvero riportato conseguenze lesive dall’atto subito, poiché il danno all’integrità fisica del destinatario non costituisce, come confermato dal costante orientamento degli organi di giustizia sportiva, un requisito essenziale del concetto di violenza, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l’atteggiamento idoneo a ledere Dunque, la circostanza che il gesto del calciatore non abbia provocato conseguenze al giocatore avversario non esclude aprioristicamente il carattere violento della condotta contestata, anche se consente, dall'altro canto, a mente dell'art. 19 CGS, al Collegio di confermare la sanzione inflitta nel minimo edittale di tre giornate di squalifica. P.Q.M. la C.S.A.T.T. definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Nuova Polisportiva Serre avverso la squalifica per tre gare inflitta dal G.S. Siena al calciatore Cartocci Duccio: - respinge il reclamo; - conferma il provvedimento impugnato. - ordina l’addebito della tassa di reclamo.

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