C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 21/02/2019 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società U.C. Giovani Via Nova b. p. in opposizione alla delibera con la quale il G.S. Territoriale della Toscana ha inflitto la sanzione dell’ammenda per € 170,00 (centosettanta). (C.U. n. 48 del 31.1.2019).

Reclamo proposto dalla Società U.C. Giovani Via Nova b. p. in opposizione alla delibera con la quale il G.S. Territoriale della Toscana ha inflitto la sanzione dell’ammenda per € 170,00 (centosettanta). (C.U. n. 48 del 31.1.2019).

 Con l‟impugnazione proposta la Società reclamante chiede l‟annullamento del provvedimento impugnato che è stato compendiato dal G.S.T. nella seguente motivazione: “ Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. : recidiva. Per contegno offensivo verso i calciatori avversari”. Il reclamo, non contenente alcun concreto elemento atto a determinare un sia pur minimo dubbio in ordine allo svolgersi dei fatti contestati, si limita ad affermare l‟estraneità dei propri tesserati a quanto accaduto sul campo facendo ricadere ogni responsabilità sui componenti la Squadra e la Dirigenza avversaria. L‟Arbitro, che già sul rapporto di gara aveva indicato dettagliatamente quanto accaduto, ha confermato, dopo aver esaminato i motivi di reclamo, i fatti con ancora maggior precisione. Il provvedimento impugnato è quindi fondato in punto di fatto, così come lo è in termini di entità della sanzione avendo il G.S. contestato alla reclamante anche la recidiva in ordine alle offese rivolte al D.G.. P.Q.M. la C.S.A.T. respinge il reclamo ed ordina l‟acquisizione della tassa.

 

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