C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 21/02/2019 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 36 del 30.01.2019 Reclamo della S.C. CENRO GIOVANI CALCIATORI VIAREGGIO avverso la squalifica inflitta dal G.S. Massa Carrara al calciatore Montemagni Lapo fino al 30.04.2019 (tre mesi).

 

Oggetto: C.U. n. 36 del 30.01.2019 Reclamo della S.C. CENRO GIOVANI CALCIATORI VIAREGGIO avverso la squalifica inflitta dal G.S. Massa Carrara al calciatore Montemagni Lapo fino al 30.04.2019 (tre mesi).

Con il provvedimento sopraindicato, pubblicato sul C.U. n. 36 del 30 gennaio 2019, il Giudice Sportivo Territoriale (Massa Carrara) squalificava il calciatore indicato in epigrafe fino al 30 aprile 2019, con la seguente motivazione: „per essere venuto a reciproche vie di fatto con un avversario e per aver, all’esito della notifica dell’espulsione, colpito volontariamente il D.G. con una spallata senza conseguenze alcune’. Con tempestivo reclamo la società Centro Giovani Calciatori Viareggio impugna il provvedimento sopraindicato, contestandone la motivazione e sottolineando l‟eccessività della sanzione inflitta in relazione ai fatti contestati. Evidenzia, al riguardo, che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare adeguatamente i fatti e, in particolare, la fortuità del contatto avvenuto tra il Montemagni e il direttore di gara. Ritiene, dunque, che la condotta del giocatore sia da qualificare come antisportiva/irriguardosa e non violenta, con conseguente riforma del provvedimento impugnato, visti tra l'altro i precedenti di questa Corte in materia. Formula infine, in via istruttoria, richiesta di essere udita dall‟adito Organo di Giustizia, richiesta in relazione alla quale è successivamente pervenuta alla segreteria della Corte espressa rinuncia da parte della stessa reclamante.. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, letto il ricorso ed esaminati gli atti di causa, così decide. Il reclamo non merita accoglimento. Le argomentazioni e le considerazioni poste a sostegno della richiesta di riduzione non colgono il segno. Nessuna delle deduzioni sviluppate dalla reclamante appare in grado di scalfire il principio di fede privilegiata proprio delle risultanze arbitrali, risultando le stesse, all'esito del sindacato di legittimità compiuto dal Collegio, chiare, precise ed univoche nel sottolineare, in modo decisivo e assolutamente certo (non lasciando margine di dubbio al riguardo), l‟intenzionalità del gesto del calciatore, circostanza peraltro ribadita anche nel supplemento di rapporto arbitrale richiesto dalla Corte ai fini istruttori. Il gesto appare dunque, così come si è concretizzato, qualificabile come condotta altamente irriguardosa posta in danno di un ufficiale di gara, fattispecie per la quale vi è ormai un indirizzo consolidato di questa Corte nell'applicare una squalifica di minimo mesi due Vi è inoltre da segnalare che i precedenti segnalati dalla reclamante non paiono essere calzanti alla fattispecie in esame, riguardando la stessa una condotta differente e, peraltro, sanzionata dall‟Organo di giustizia con una squalifica „a giornate‟, invece che „a tempo‟, ciò con l‟evidente fine di rispettare il principio di afflittività della sanzione. Alla luce di quanto sopra argomentato, il Collegio non ritiene condividersi il ragionamento posto a sostegno della richiesta di riduzione, apparendo la sanzione comminata dal Giudice di prime cure, nonostante la mancata contestazione dell'aggravante di capitano, correttamente calibrata in relazione agli addebiti, tutti, contestati al calciatore. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - rigetta il reclamo; - conferma il provvedimento impugnato; - ordina l‟addebito della tassa.

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