C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 55 del 07/03/2019 – Delibera – Reclamo della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIACCIA CALCIO avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 300 e la squalifica inflitta all’allenatore Giugni Alessio fino al 21.03.2019 (un mese e mezzo) Reclama l‟A.S.D. Viaccia Calcio, nella persona del Presidente, avverso i provvedimenti inflitti dal G.S.T., che di di seguito si riportano con le rispettive motivazioni:  ammenda di Euro 300,00 „per contegno offensivo e minaccioso verso la terna. Recidiva‟;  squalifica fino al 21.03.2019 all‟allenatore Giugni Alessio, in quanto „allontanato perché usciva dall’area tecnica, nell’intervallo attendeva il D.G. di fronte allo spogliatoio esigendo spiegazioni sull’operato arbitrale e minacciando di rivolgersi al referente AIA. Impediva quindi all’arbitro quindi all’arbitro di chiudere la porta dello spogliatoio che poi sbatteva con violenza‟.

Reclamo della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIACCIA CALCIO avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 300 e la squalifica inflitta all’allenatore Giugni Alessio fino al 21.03.2019 (un mese e mezzo) Reclama l‟A.S.D. Viaccia Calcio, nella persona del Presidente, avverso i provvedimenti inflitti dal G.S.T., che di di seguito si riportano con le rispettive motivazioni: ñ ammenda di Euro 300,00 „per contegno offensivo e minaccioso verso la terna. Recidiva‟; ñ squalifica fino al 21.03.2019 all‟allenatore Giugni Alessio, in quanto „allontanato perché usciva dall’area tecnica, nell’intervallo attendeva il D.G. di fronte allo spogliatoio esigendo spiegazioni sull’operato arbitrale e minacciando di rivolgersi al referente AIA. Impediva quindi all’arbitro quindi all’arbitro di chiudere la porta dello spogliatoio che poi sbatteva con violenza‟.

La reclamante contesta entrambi i provvedimenti impugnati così argomentando: relativamente all‟ammenda ritiene il comportamento della propria tifoseria non punibile in quanto condizionato dalle decisioni del direttore di gara, il quale ha concesso 5 rigori, di cui 4 contro la stessa ricorrente. Nega comunque la circostanza che siano state profferite dal pubblico espressioni ingiuriose all‟indirizzo dell‟arbitro, avendo semmai le stesse assunto carattere ironico e non offensivo. Per quanto riguarda invece la squalifica inflitta all‟allenatore, ritiene eccessiva la sanzione irrogata poiché, contrariamente a quanto indicato dal G.S.T., il Giugni, nel chiedere spiegazioni, non ha offeso l‟arbitro, né ha tenuto atteggiamenti violenti nei confronti di quest‟ultimo. Chiede, pertanto, l‟annullamento dell‟ammenda inflitta, poiché calibrata su presupposti di fatto inesistenti, nonché la riduzione della squalifica inflitta all‟allenatore in quanto eccessiva. In data 01 marzo 2019, previa convocazione, si è tenuta l‟udienza di discussione del reclamo, udienza alla quale vi ha partecipato, avendo proposto regolare istanza, il rappresentante legale della ASD Viaccia, il quale, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto arbitrale richiesto dalla Corte ai fini istruttori, ha ribadito i motivi di contestazione già sviluppati nel corpo del reclamo. La Corte si è quindi riunita in camera di consiglio, adottando la seguente decisione. Il reclamo è parzialmente accolto Sull‟ammenda la reclamante offre una ricostruzione dei fatti tendente a ridimensionare, anzi rendere inconsistente, il comportamento della propria tifoseria, colpevole a suo dire di aver profferito frasi ironiche (e non ingiuriose) all‟indirizzo arbitrale. Invero, le risultanze arbitrali indirizzano la verità processuale in altra, e diversa, direzione, avendo il direttore di gara affermato, confermato e ribadito, da ultimo anche nel supplemento di rapporto, di essere stato oggetto di epiteti offensivi e minacciosi durante l'intero arco della gara. Le affermazioni arbitrali consentono, ad avviso del Collegio, di ritenere provato l'addebito contestato, poiché, nonostante si ravvisi un contenuto descrittivo generico delle richiamate affermazioni, le frasi riportate in atti dal direttore di gara, sulla cui genuinità non vi è motivo di dubitare, hanno indubbiamente un contenuto offensivo/ minaccioso e non ironico. Il giudizio di congruità della sanzione non può dunque prescindere da quanto appena ravvisato, non essendo il Collegio posto in condizione di verificare la gravità delle offese, e, pertanto, la sanzione, nonostante la recidiva, può essere contenuta in complessivi Euro 200,00. Per quanto riguarda la squalifica dell‟allenatore, vi è invece da dire che la sanzione appare correttamente calibrata dal giudice di prime cure, poiché in atti vi è piena e indiscussa evidenza degli addebiti contestati, addebiti che peraltro non paiono essere messi in discussione dalla ricostruzione fattuale offerta dalla ricorrente, limitandosi quest‟ultima a negare l‟esistenza di atteggiamenti di violenza e offesa nei confronti del direttore di gara che non trovano riscontro nell'impianto motivazionale del provvedimento impugnato. Sanzione congrua. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - in parziale accoglimento del reclamo proposto dall‟ASD Viaccia Calcio, riduce l‟ammenda inflitta d Euro 200,00; - conferma il provvedimento di squalifica inflitto all‟allenatore Giugni Alessio fino al 21 marzo 2019 (un mese e mezzo); - ordina la restituzione della tassa di reclamo.

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