C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 55 del 07/03/2019 – Delibera – Gara Valdibure San Felice – Pistoia Calcio (1-0) del 20.01.2019. Campionato di II Categoria. In C.U. n.50 del 07.02.2019 C.R.T.

Gara Valdibure San Felice – Pistoia Calcio (1-0) del 20.01.2019. Campionato di II Categoria. In C.U. n.50 del 07.02.2019 C.R.T.

Reclama la società Valdibure avverso alla seguente decisione del G.S. GARE DEL 20/ 1/2019 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 30.- RECLAMO DELL'U.S.D. PISTOIA CALCIO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA VALDIBURE/PISTOIA CALCIO DEL 20.01.2019 (1-0) L'Unione Sportiva Dilettanti Pistoia Calcio ricorre a questo Giudice Sportivo Territoriale avverso la regolarita' ed il risultato della gara Valdibure/Pistoia Calcio, disputatasi il 20 gennaio 2019 e valevole per il Campionato di 2' Categoria organizzato dal Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti, ''per posizione irregolare'' di un giocatore che aveva preso parte alla gara stessa. Il ricorso e' fondato e va accolto. Infatti, gli accertamenti ritenuti necessari esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Toscana hanno evidenziato che il giocatore Daoduri Ismail, che aveva preso parte alla gara stessa nelle file della societa' Valdibure , non risulta tesserato, alla data del 4.2.2019, per alcuna Societa'. Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo, come sopra proposto dall'U.S.D. Pistoia Calcio di Pistoia, infligge alla Societa' Valdibure la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; all'accompagnatore ufficiale Percussi Fabio l'inibizione fino al 27.02.2019 ed alla Societa' stessa l'ammenda di Euro 350,00 e la penalizzazione di UN punto in classifica in quanto recidiva ai sensi dell'art. 21 comma 3 C.G.S.. Ordina non addebitarsi la tassa. La reclamante sostiene la regolarità della posizione del proprio atleta avendo espletato le formalità del tesseramento per via telematica per cui non avendo avuto riscontri negativi riteneva valido ed accettato l‟invio predetto. La stessa reclamante, con gravame ai limiti dell‟ammissibilità formale, presumibilmente chiede l‟annullamento della sanzione inflitta dal G.S. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminato gli atti ufficiali respinge il reclamo in virtù del fatto che l‟ufficio tesseramenti del C.R. Toscana ha dichiarato con lettera del 04.02.2019 che il calciatore Daoduri Ismail alla stessa data non appariva tesserato. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l‟addebito della relativa tassa

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