C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 55 del 07/03/2019 – Delibera – Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Montepulciano Stazione, avverso l’ammenda di € 500,00 (C.U. n. 30 del 16/01/2019).

Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Montepulciano Stazione, avverso l'ammenda di € 500,00 (C.U. n. 30 del 16/01/2019).

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Montepulciano Stazione proponeva formale reclamo contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe e così motivata: “Per accensione di fumogeni sulla rete di recinzione del campo”; i fatti si riferiscono all'incontro casalingo disputato, in data 13 febbraio 2019, contro la società Castellina in Chianti. La società, nelle motivazioni del reclamo, rileva che i fumogeni sarebbero stati accesi da alcuni tifosi che si trovavano all'esterno del campo da gioco; infatti l'impianto sportivo non sarebbe dotato di alcuna tribuna interna e confinerebbe all'esterno con una strada pubblica e con alcuni campi incolti dove si sarebbero posizionati alcuni sostenitori, responsabili del fatto. Precisa comunque che l'accensione dei fumogeni non ha influito in alcun modo sul regolare svolgimento della gara e conclude, richiamando una analoga decisione assunta dalla Corte (C.U. n. 47 del 15/03/2019 – reclamante Rifredi 2000), chiedendo l'annullamento della sanzione irrogata. Il reclamo deve essere accolto. L'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Prevenzione di fatti violenti” stabilisce al punto 3: “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere [...]”. Si tratta di una disposizione che sembra inquadrare una tutela anticipata rispetto ai pericoli connessi al possibile uso di materiali pirotecnici, punendo nella disposizione, persino la semplice “introduzione” all'interno degli impianti.

Perdono pertanto qualsiasi valenza le eccezioni relative alla mancata interferenza dell'accensione dei fumogeni sulla disputa dell'incontro in quanto la condotta prevista e sanzionata dalla norma non esige alcuna conseguenza. La norma stabilisce però, ai fini della corretta irrogazione della sanzione, che tali comportamenti illegittimi si consumino all'interno dell'impianto da gioco. In effetti quanto riportato originariamente sul rapporto di gara appariva criptico in quanto affermava testualmente: “al 5° del secondo tempo i tifosi di casa hanno acceso fumogeni sulla rete di recinzione del campo senza causare danni ma il fumo è arrivato anche dentro il terreno di gioco”. La Corte ha pertanto ritenuto di rivolgere al D.G. un ulteriore richiesta di chiarimenti, in risposta della quale l'ufficiale di gara ha precisato che il fatto è avvenuto “dal lato esterno della rete” cioè fuori dall'impianto. Il collegio dunque ha potuto constatare la totale mancanza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie e cioè il limite geografico imposto dalla norma per la sussistenza dell'illecito. In ogni caso appare opportuno e necessario che gli Arbitri nel redigere, nei casi di specie, il rapporto di gara siano assolutamente chiari e precisi sul dato al fine di permettere agli Organi giudicanti di pronunciarsi su fatti di cui abbiano certezza, senza che si verifichino, a carico delle Società, le problematiche causate dalla necessità di instaurare un contenzioso disciplinare. P.Q.M. la Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana, accoglie il reclamo, annulla la sanzione e dispone la restituzione della relativa tassa.

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