C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 14/03/2019 – Delibera – Reclamo della società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Dinardo Mirko per 4 gare, di cui al C.U. n. 52 del 21.02.2019.

Reclamo della società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Dinardo Mirko per 4 gare, di cui al C.U. n. 52 del 21.02.2019.

La società A.D. Valdinievole Montecatini, preso atto del provvedimento assunto nei confronti del suo tesserato Dinardo Mirko, chiede a questa Corte una revisione fornendo un diversa interpretazione dei fatti rispetto a quella fornita dal Direttore di Gara. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiché non sottoscritto. Si ribadisce ancora una volta che la sottoscrizione è requisito essenziale e necessario per la validità del reclamo, il quale, se ne è privo, è da considerarsi tanquam non esset con l’ovvia conseguenza che dal reclamo stesso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri. P.Q.M. LA Corte di Appello Sportiva Territoriale dichiara inammissibile il reclamo disponendo l’acquisizione della relativa tassa.

 

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