C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 14/03/2019 – Delibera – Oggetto: Reclamo della società A.S.D. Forte di Bibbona Calcio avverso la squalifica per quattro gare inflitta al giocatore Matteo Lorenzo (C.U. n. 52 del 21/02/2019)

Oggetto: Reclamo della società A.S.D. Forte di Bibbona Calcio avverso la squalifica per quattro gare inflitta al giocatore Matteo Lorenzo (C.U. n. 52 del 21/02/2019)

 Il G.S.T. applicava al giocatore Matteo Lorenzo la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara esterna, disputata in data 17 febbraio 2019 tra la reclamante e la Società ospitante Castelnuovo Val di Cecina, con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica rivolgeva all'arbitro frase irriguardosa. Sanzione aggravata in quanto capitano.”.

Nel reclamo la società, dopo la lettura del rapporto di gara, contesta la sussistenza del comportamento irriguardoso o offensivo ritenendo che il G.S. abbia erroneamente valutato il contenuto dell'atto redatto dal D.G.. Ritenendo eccessiva l'entità della sanzione - anche con riferimento al fatto che, nello stesso C.U. n. 52 C.S.T., atti di violenza siano sanzionati con tre giornate - conclude affinché la Corte Sportiva d'Appello Territoriale riformi la decisione del G.S.T. riducendo la squalifica comminata. Il ricorso non può trovare accoglimento. Nonostante la chiara esposizione dei fatti, enucleata nel rapporto di gara, la Commissione Sportiva di Appello Toscana riteneva comunque necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dalla reclamante; il medesimo però, nella risposta, conferma i fatti e riporta nuovamente la frase trascritta nel rapporto di gara: “Voglio spiegazioni, ci hai rovinato il campionato”. Rappresenta inoltre sia il modo aggressivo e poco urbano assunto dal giocatore nel rivolgersi al D.G. - con l'uso del “tu”, come a sottolineare una presunta familiarità, irrispettosa della funzione ricoperta dall'arbitro - sia i continui commenti sull'operato arbitrale e la sua ritrosia nel lasciare il campo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, con evidente perdita di tempo (non contestata nel provvedimento impugnato ed inidonea, da sola, a sostenere una eventuale reformatio). Non vi è dubbio che la condotta descritta nel rapporto di gara integri quanto contenuto nell'art. 19 comma 4 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” che prevede: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.”. Dunque l'art 19 comma 4 C.G.S. lett. a) punisce con due giornate la condotta ingiuriosa o, come nel presente caso, quella meramente irriguardosa come nel caso in esame cui deve essere necessariamente aggiunta la giornata derivante dall'espulsione. Occorre inoltre ricordare che il Piombanti rivestiva la carica di Capitano, ruolo che lo onerava di una maggior attenzione nell’ottemperanza e nel rispetto di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra; il venir meno, in modo così plateale, a tale responsabilità, fino a porre in essere condotte illegittime, giustifica l'adozione del provvedimento sanzionatorio adeguatamente commisurato, in prima istanza, dal G.S.T.. Per quanto attiene infine alla censura rivolta alla discrasia nel trattamento sanzionatorio con altre fattispecie che parte reclamante reputa più gravi, il rilievo non può essere condiviso; nel reclamo non vengono infatti indicate le ipotetiche decisioni più miti (richiamate solo genericamente), con ciò impedendo all'organo giudicante qualsiasi raffronto. E' probabile però che siano state erroneamente confuse fattispecie totalmente difformi, come quelle relative agli atti di violenza senza conseguenze perpetrati nei confronti di altri giocatori, come disciplinato dall'art. 19 comma 4 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

 

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