C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 14/03/2019 – Delibera – Reclamo dell’ASD Castellina in Chianti FC avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato con una squalifica per tre gare il calciatore Bucciarelli Flavio. C.U. n.37 del 27/02/2019.

Reclamo dell’ASD Castellina in Chianti FC avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato con una squalifica per tre gare il calciatore Bucciarelli Flavio. C.U. n.37 del 27/02/2019.

Al termine della gara “ Buonconvento G.S. – Castellina in Chianti” valevole per il campionato di terza categoria, il tesserato in oggetto, davanti agli spogliatoi, veniva alle mani con un avversario mettendogli le mani al petto e sul volto. Per tale condotta violenta veniva sanzionato con una squalifica di tre giornate. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società del Castellina in Chianti, ritenendo la sanzione eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti. Secondo la reclamante, infatti, a fine gara gli animi dei calciatori si erano un po’ riscaldati e tra di loro volavano qualche parola di troppo. Per tale motivo il calciatore Bucciarelli Flavio interveniva al solo scopo di riportare la calma ma senza commettere alcun atto di violenza. Sempre secondo la reclamante il fatto che l’arbitro si trovasse piuttosto lontano dai calciatori al momento dei fatti contestati, potrebbe aver generato qualche equivoco sulla loro interpretazione. Per tali motivi la società del Castellina in Chianti chiede una riduzione della sanzione. Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro conferma che si trovava piuttosto lontano dai calciatori che litigavano. Avvicinandosi agli stessi notava che il tesserato in questione si spingeva con un calciatore avversario. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti di gara, ritiene fondato il reclamo proposto dal Castellina in Chianti. Dall’esame del rapporto gara e del relativo supplemento non emerge con chiarezza quanto avvenuto tra il tesserato in questione ed un calciatore avversario. Nel referto gara si dice che il sig. Bucciarelli metteva le mani al petto e sul viso dell’avversario; nel supplemento si parla di spinte a vicenda, senza per altro descriverne le dimensioni. Pertanto questa Corte Sportiva, stante la generica descrizione dei fatti, ritiene che dai medesimi non emerge con chiarezza la condotta violenta. Naturalmente rimane il contatto tra i due calciatori che appare più equo sanzionare con due giornate di squalifica. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.

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