C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 14/03/2019 – Delibera – Gara Impruneta Tavarnuzze – Audax Rufina (sospesa al 36’ del primo tempo) del 16.02.2019. Campionato Allievi B. In C.U. n. 39 del 20 febbraio 2019 D.P. Firenze.

Gara Impruneta Tavarnuzze – Audax Rufina (sospesa al 36’ del primo tempo) del 16.02.2019. Campionato Allievi B. In C.U. n. 39 del 20 febbraio 2019 D.P. Firenze.

Reclama la S.P.D. Audax Rufina avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Firenze: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE DUGINI LEONARDO (AUDAX RUFINA) Per condotta violenta verso un calciatore avversario provocandogli evidenti conseguenze fisiche.” La Società reclamante nel proprio gravame non nega che il Dugini abbia colpito, in gesto di reazione alle provocazioni subite, un avversario, tuttavia il colpo sarebbe stato inferto con un “man rovescio” sullo zigomo destro e non con un cazzotto. In particolare, sempre a detta della Reclamante, le conseguenze di tale gesto sarebbero state, come risultante da accertamenti di Pronto Soccorso, una tumefazione non dolorabile ed una piccola ecchimosi, ma non, come invece affermato dal D.G. in sede di refertazione, uscita di sangue ed ematoma. L’Audax Rufina, infine, evidenzia l’abituale correttezza del proprio calciatore nei confronti del quale la Stessa Società ha comunque adottato provvedimenti e per l’effetto chiede una riduzione della sanzione. Richieste osservazioni integrative al D.G., lo stesso precisa che il Dugini ha colpito l’avversario con un pugno a mano chiusa.

Preliminarmente il Collegio osserva come sia il D.G. in sede di prima refertazione che il G.S.T. nella motivazione della squalifica inflitta non parlano di pugno, ma rispettivamente di “comportamento aggressivo” e “condotta violenta”, per cui è proprio la Reclamante a parlare per la prima volta di pugno, pur facendolo solo per escludere che il proprio calciatore lo abbia effettivamente dato. E’ evidente che tale singolare circostanza lascia seri dubbi nel Collegio circa la verosimiglianza della ricostruzione offerta ed anzi avvalora, al di là del valore probatorio privilegiato riconosciuto dall’art. 35 C.G.S., quanto indicato dal D.G. nel supplemento il quale, questa volta sì, parla espressamente di pugno a mano chiusa. Circa le conseguenze del colpo inferto, sulle quali l’Arbitro nulla precisa nel supplemento, anche laddove si volesse ipoteticamente accogliere la versione offerta dall’Audax Rufina al Collegio, premesso che non è dato comprendere esattamente quale differenza vi sia tra una tumefazione-piccola ecchimosi ed un ematoma, in ogni caso, la circostanza che il pugno abbia avuto conseguenze visibili, per costante giurisprudenza di questa Corte, rende la fattispecie meritevole di essere sanzionata quanto meno con il minimo edittale di cui all’art. 19 comma 4 lett. c) del C.G.S.. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

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