C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 21/03/2019 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 56 del 14.03.2019 Istanza per correzione materiale della decisione contenuta nella delibera di accoglimento del reclamo proposto dalla F.C. PECCIOLESE ASD, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Remedi Alessandro fino al 21.04.2019 (due mesi).

Oggetto: C.U. n. 56 del 14.03.2019 Istanza per correzione materiale della decisione contenuta nella delibera di accoglimento del reclamo proposto dalla F.C. PECCIOLESE ASD, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Remedi Alessandro fino al 21.04.2019 (due mesi).

Con istanza inviata in data 14 marzo 2019 la società Pecciolese ha chiesto alla C.S.A.T. di riformare il dispositivo della delibera pubblicata nel C.U. n. 56 del 14.03.2019, e di ‘sostituire il termine della squalifica “al 07 aprile 2019” con una data successiva al 17 marzo 2019 ed antecedente al 24 marzo 2019’, ciò in quanto la Corte avrebbe, a suo dire, erroneamente riconosciuto al calciatore Remedi Alessandro una riduzione del termine di squalifica inferiore rispetto a quello che la stessa Corte avrebbe dovuto riconoscere in forza delle motivazioni dalla stessa poste a sostegno della decisione.

Precisa al riguardo, estrapolando dal contesto della decisione il seguente passaggio motivazionale, ‘che la condotta del Remedi non risulta passibile di un giudizio di inasprimento della sanzione rispetto alla sanzione prevista nel minimo edittale’, e che, dunque, la squalifica al calciatore è stata, come detto, erroneamente ridotta al 07 aprile, quando invece l’art. 19, comma 4, CGS, stabilisce una sanzione base di quattro giornate di squalifica. Lamenta, infine, che avendo la Corte ridotto la squalifica inflitta al calciatore al 07 aprile 2019, l'Organo di giustizia non avrebbe considerato che nel periodo di riduzione disposto dalla Corte (21-7 aprile 2019) non si disputano turni di campionato. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, così decide. L'istanza è infondata e per questo non può essere accolta. La decisione pubblicata nel C.U. n. 56 del 14,03,2019, in relazione alla quale viene oggi proposta istanza di correzione, non appare ad avviso della Corte affetta da criticità o errori materiali, apparendo invero la stessa, e con essa il suo impianto motivazionale, la sintesi del raffronto tra le risultanze istruttorie versate in atti e gli addebiti, tutti, contestati al Remedi. Non si può infatti fare a meno di evidenziare che l’istante articola la richiesta di correzione della decisione sul presupposto che la Corte avrebbe erroneamente determinato la sanzione ex art. 19, c. 4, lett. d), CGS, dimenticando tuttavia l'istante di considerare che al Remedi il Giudice di prime cure aveva contestato anche il disposto di cui all’art. 19, comma 4, lett. a), CGS, per aver quest’ultimo protestato in maniera irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara. Addebito quest’ultimo che è stato riconosciuto come sussistente anche dal giudice del gravame. Nessun pregio può infine riconoscersi alle ulteriori argomentazioni poste dalla reclamante a sostegno dell'istanza in esame, secondo cui nel periodo di riduzione disposto dalla Corte (21-07 aprile 2019) non si disputano turni di campionato, ritenuto che il termine finale della squalifica inflitta al calciatore scade in data anteriore al periodo di sospensione suddetto. Si rammenta infatti che la sanzione è stata determinata a tempo dal giudice di prime cure, e che per costante orientamento di questa Corte, il giudice del gravame non può procedere a commutare la natura della sanzione inflitta (da squalifica a tempo a squalifica a giornate), ragionando diversamente si finirebbe per raggiungere un risultato diverso da quello perseguito dal principio di afflittività della sanzione, consentendo al Remedi di scontare parzialmente la squalifica inflitta in un periodo nel quale il campionato risulta sospeso. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, rigetta l’istanza di correzione proposta dalla società Pecciolese.

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