C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 21/03/2019 – Delibera – Gara Levane – S. Marco La Sella (1-0) del 24/02/2019.Campionato di II Categoria. In C.U. n.53 del 28/02/2019 C.R.T.

Gara Levane – S. Marco La Sella (1-0) del 24/02/2019.Campionato di II Categoria. In C.U. n.53 del 28/02/2019 C.R.T.

Reclama la società S. Marco La Sella avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S. al proprio tesserato Bastianelli Tommaso. A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 28/ 9/2019: Bastianelli Tommaso S. Marco La Sella: “Espulso per aver offeso il D.G., alla notifica si avvicinava minacciosamente allo stesso sino a spingerlo con la fronte posta a contatto con quella dell'Arbitro, rivolgendogli frasi intimidatorie. Allontanato a seguito dell'intervento di alcuni compagni di squadra, si dirigeva fuori dal terreno di gioco ribadendo le minacce e si posizionava vicino alla recinzione della zona spogliatoi assumendo contegno irriguardoso nei confronti del D.G.. La sanzione e' stata determinata prendendo anche in considerazione il periodo di inattivita' ufficiale. La reclamante, con un lungo e articolato gravame, contesta la decisione del G.S. ritenendo la sanzione inflitta eccessivamente punitiva nei confronti del proprio tesserato. Il reclamo, sottoscritto dal Presidente della società e affidato al legale di fiducia con apposito mandato in calce allo stesso, si articola in una richiesta istruttoria, deduzioni di merito oltre che ad una istanza di audizione personale del calciatore..

In via istruttoria la reclamante chiede un confronto fra il calciatore e l’arbitro al fine di chiarire la situazione; La reclamante chiede inoltre che il tesserato squalificato possa essere presente in udienza di fronte al Collegio giudicante. Nel merito viene auspicata una riduzione della sanzione inflitta al sig. Bastianelli in quanto non vi è stato alcun intento violento nei confronti del D.G. quanto piuttosto un comportamento “scorretto e antisportivo”. La difesa della reclamante individua la sanzione da infliggersi in due giornate di gara rifacendosi al dettato di cui all’art. 19 comma 4 del C.G.S ed invocando altresì un riferimento al codice penale. Sostiene infine che le pronte scuse poste verso il D.G. e la giovane età del calciatore possono essere considerate circostanze attenuanti in ordine alla quantificazione della sanzione sportiva. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma integralmente il primo scritto sostenendo altresì che mai sono state portate scuse verso la sua persona dal parte del calciatore. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, acquisiti gli atti Ufficiali passa in decisione. In primo luogo la Corte rileva che l’istanza istruttoria e la richiesta di audizione del calciatore devono essere respinte in quanto inammissibili in relazione al dettato normativo sportivo e alla non corretta richiesta formale in ordine all’audizione del tesserato. Quanto alla richiesta di audizione la Corte rileva che, normativamente, ai sensi dell’art. 36 n. 6 II capoverso del C.G.S al fine di essere presente in udienza la parte deve farne esplicita richiesta. Orbene, il reclamo è sottoscritto dal solo Presidente della società reclamante e non anche del calciatore per cui la richiesta non può essere accolta venendo a mancare la condizione di procedibilità. In altri termini la parte che chiede di essere udita lo deve esplicitare direttamente. Per quanto attiene il confronto con il D.G. lo stesso è vietato ai sensi dell’art. 34 n.5 del C.G.S per cui anche in questo caso, la richiesta deve essere respinta in quanto inammissibile stante il dettato normativo. Per quanto attiene il merito della vicenda, quanto riportato dall’arbitro, come dovrebbe essere ormai noto, costituisce prova privilegiata ai sensi del Codice di Rito di questa Giustizia domestica; non solo, ma la narrazione da parte del D.G., assolutamente chiara e lucida, non appare in alcun modo meritevole di censura, ne le giustificazioni addotte dalla reclamante possono costituire indicazioni tali da mettere in dubbio le parole dell’arbitro. Per quanto riguarda infine la quantificazione della sanzione, al di la delle doglianze della reclamante, il Collegio ritiene che la stessa vada rimodulata in virtù dei fatti contestati senza tenere in conto di eventuali periodi di inattività sportiva stante il momento storico in cui la sanzione è stata inflitta. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la decisione del G.S. e squalifica il sig. Bastianelli Tommaso fino a tutto il 28/06/2019. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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