C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 21/03/2019 – Delibera – Reclamo proposto dall’A.S.D. Lastrigiana Calcio in opposizione alla decisione del G.S.T. della Toscana che ha squalificato per cinque gare il Calciatore Iago Christopher Crini. (C.U. n. 53 del 28/2/2019).

Reclamo proposto dall’A.S.D. Lastrigiana Calcio in opposizione alla decisione del G.S.T. della Toscana che ha squalificato per cinque gare il Calciatore Iago Christopher Crini. (C.U. n. 53 del 28/2/2019).

“Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, provocandogli sanguinamento al volto”. Con questa motivazione il G.S.T. della Toscana ha sanzionato il comportamento tenuto dal Calciatore Crini Iago Christopher nel corso della gara Rinascita Doccia / Lastrigiana, valida per il Campionato di II categoria disputatasi a Sesto Fiorentino in data 23 febbraio c.a.. Il provvedimento viene impugnato dal legale rappresentante della Società Lastrigiana il quale, dopo aver definito istintivo e non violento il gesto del proprio calciatore, lamenta l’eccessività della sanzione riportando, a sostegno, tre precedenti decisioni con le quali il G.S. avrebbe sanzionato in maniera più mite comportamenti più gravi. Afferma ancora che il gesto del proprio tesserato è stato involontario e senza violenza per cui, previa istanza di audizione, chiede la riduzione della sanzione.

Nel corso del dibattimento il reclamante, avuta cognizione del supplemento reso dal D.G. su richiesta della Corte, conferma le argomentazioni riportate sul reclamo insistendo per la riduzione della sanzione. Riunita in Camera di consiglio per la decisione la Corte delibera di respingere il reclamo. Premette a tal fine che delle tre decisioni indicate dalla reclamante a supporto del reclamo, due si riferiscono a fattispecie non comparabili con quella in esame e la terza (squalifica di tre giornate per aver colpito con un schiaffo un avversario, senza che si sia verificata alcuna conseguenza) avalla, semmai, la decisione impugnata. Per quanto riguarda lo stretto merito della vicenda il Collegio osserva che l’Arbitro della gara, il cui rapporto ha, ex art. 35 del C.g.S. valenza assoluta nell’ambito del procedimento disciplinare ex art. 35 C.G.S., letto il reclamo ha integralmente confermato quanto già indicato sul rapporto di gara, ovvero che il Crini ha colpito, non in azione di gioco, l’avversario con una gomitata al volto provocandogli fuoruscita di sangue. Quanto verificato concretizza un vero e proprio atto di violenza dovendosi precisare che per violenza questo Collegio, come risulta evidente dalle innumerevoli decisioni assunte in eguali fattispecie, intende qualsiasi atto che provoca, o può provocare, danno fisico. Ciò è quanto verificatosi nel caso in esame atteso che il colpo (una gomitata) ha provocato nell’avversario il danno descritto in atti. Occorre aggiungere che il fatto descritto non viene disconosciuto dalla reclamante, anche se esso viene minimizzato per evidenti esigenze difensive. In termini normativi si osserva che il Codice di Giustizia Sportiva prevede (art. 19, c.4) che un semplice gesto di violenza, privo di conseguenze, intercorso tra calciatori deve essere sanzionato con la squalifica minima di tre giornate mentre nei casi di particolare gravità, ovvero quando si verifichino danni fisici, con una squalifica non inferiore alle cinque giornate di gara. Considerato che è orientamento costante di questa Corte sanzionare con il minimo edittale di cinque giornate la violenza che concretizzi un minimo danno fisico volontario, che viene identificato nella fattispecie anche dalla fuoruscita di sangue, la decisione del G.S.T. non può che essere integralmente confermata. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo ed ordina l’acquisizione della tassa.

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