C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 59 del 28/03/2019 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 55 del 07.03.2019 Reclamo dell’ASD Forte di Bibbona Calcio avverso l’ammenda di euro 3000,00 e la squalifica inflitta al calciatore Sandri Niccolò fino al 07.04.2020

Oggetto: C.U. n. 55 del 07.03.2019 Reclamo dell’ASD Forte di Bibbona Calcio avverso l’ammenda di euro 3000,00 e la squalifica inflitta al calciatore Sandri Niccolò fino al 07.04.2020

Con tempestivo reclamo la società ASD Forte di Bibbona Calcio impugna la decisione con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto alla richiamata società l’ammenda di euro 3000,00, con la seguente motivazione: ‘per avere tesserato non identificato a fine gara tirato per i capelli il D.g. procurandogli temporaneo dolore fisico. Per avere, in tale frangente lanciato con forza una bottiglietta d’acqua verso l’arbitro raggiungendolo al polpaccio della gamba sinistra e procurandogli forte. Anche tale gesto ad opera di tesserato non identificato’. La reclamante impugna altresì il provvedimento di squalifica inflitto al calciatore Sandri Niccolò fino al 07 aprile 2020, per le seguenti ragioni: ‘espulso per aver sputato al D.g. colpendolo al volto’. I motivi di doglianza formulati dalla reclamante possono così di seguito essere sostanzialmente riassunti: relativamente all’ammenda, la società lamenta l'insussistenza di una prova certa sull'appartenenza al Forte Bibbona Calcio dei soggetti ritenuti responsabili delle condotte contestate, non essendoci in atti prova in ragione della quale ritenere che l'autore/i dell'illecito/i sia un tesserato della stessa ricorrente. Lamenta comunque l’eccessività della sanzione inflitta, chiedendo una riduzione. Per quanto riguarda la squalifica inflitta al Sandri, nega che tale evento si sia verificato sottolineando, comunque, che il calciatore soffre di un leggero sigmatismo nella pronuncia che potrebbe aver determinato in occasione della protesta, per la concitazione e il nervosismo del momento, l’uscita di saliva dalla propria bocca. Lamenta l’eccessività della sanzione inflitta, chiedendo una riduzione. In via istruttoria, viene chiesto ammettersi l’audizione del calciatore Sandri Niccolò, nonché quella dei tesserati del Pomarance Stefano Giordani e Emanuele Bozzi, formulandosi, infine, richiesta di ‘presa visione ed estrazione di copia dei documenti ufficiali, nonché del filmato in mano al sottoscritto procuratore riguardante la partita Pomarance –Forte Bibbona’. La Corte, acquisiti gli atti, riunitasi in camera di consiglio, passa a decisione. Preliminarmente occorre premettere che il Collegio ha ritenuto di disattendere, rigettandole, le richieste istruttorie formulate dalla reclamante, non dando corso: a) alla richiesta di audizione del calciatore Sandri Niccolò, non avendo lo stesso assunto, a mente della normativa federale (art. 44.1.2 CGS), la qualità di parte del procedimento sottoscrivendo il reclamo; b) alla richiesta di audizione dei tesserati del Pomarance, poiché le richieste di sfogo di prova orale (testimonianze) non possono trovare ingresso nel procedimento disciplinare oggi in esame; c) alla richiesta di acquisizione del filmato in possesso della reclamante, poiché alla Corte non è consentito visionare e/o acquisire filmati che non offrano ‘piena garanzia tecnica e documentale’, vertendosi tra l’altro in fattispecie diversa da quella per la quale la normativa (art. 35 CGS) consente l’ammissione. Sotto il profilo istruttorio il Collegio ha però provveduto ad acquisire un supplemento di rapporto arbitrale in relazione ai motivi di reclamo, ciò al fine di verificare l’integrità, la correttezza e la legittimità dell’impianto motivazionale del provvedimento impugnato. Completata l'istruttoria, si è quindi passati ad esaminare il merito del ricorso. Le risultanze istruttorie tutte versate in atti consentono al Collegio di poter confermare l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato. Nessuna delle doglianze, infatti, sollevate coglie nel segno. Per quanto riguarda l’ammenda, gli atti ufficiali consentono di poter ritenere, senza dubbio alcuno, che le persone ritenute responsabili dei gesti di violenza ideati e poi realizzati nei confronti dell'arbitro siano tutti tesserati della società Forte di Bibbona Calcio. Al riguardo appare sufficiente osservare che l’arbitro descrive, sia nel referto e poi nel supplemento di rapporto, con dovizia di particolari e con estrema chiarezza, l’intera dinamica fattuale che lo ha visto coinvolto, affermando con sicumera che ‘la calca delle persone che mi circondava era integralmente composta da calciatori e dirigenti del Forte Bibbona’ e che ‘non era presente alcun personaggio identificabile come appartenente alla società ospitante’. Tali precise e articolate affermazioni consentono dunque al Collegio, in richiamo dell’art. 35 CGG e, in particolare facendo leva sul principio generale di fidefacenza delle risultanze arbitrali, di confermare l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato, non essendo stata allegate dalla reclamante circostanze o fatti volti a consentire al giudicante di poter ricostruire la vicenda con un'altra prospettiva da quella che in realtà emerge dalla semplice lettura degli atti ufficiali. La sanzione tuttavia, nonostante la gravità delle contestazioni mosse, merita di essere alleggerita, ciò in quanto non vi è la presenza in atti di elementi idonei a consentire al giudicante di ‘pesare’ con estremo rigore la gravità degli addebiti contestati alla reclamante (che rimangono comunque gravi), vista l’assenza di documentazione medica certificante eventuali lesioni subite e l'omessa precisazione in punto di fatto di elementi e circostanze (ad es. se la bottiglietta con la quale il direttore di gara è stato attinto al polpaccio fosse piena oppure vuota) che avrebbero potuto, ove esistenti, determinare il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato. La sanzione viene pertanto rideterminata dal Collegio nella misura complessiva di euro 2000,00. Per quanto riguarda invece la squalifica inflitta al calciatore Sandri, le risultanze istruttorie sono chiare, precise e concordanti nell'evidenziare la responsabilità di quest'ultimo per aver sputato all'indirizzo dell'arbitro, colpendolo in volto. Nessuna circostanza può giustificare o attenuare la particolare spregevolezza del gesto compiuto dal calciatore, né del resto la responsabilità del calciatore può essere attenuata e/o giustificata dall'imperfezione fisica lamentata dal Sandri ('leggero sigmatismo nella pronuncia'), tra l'altro non dimostrata, poiché il calciatore, proprio perchè consapevole di tale imperfezione, avrebbe dovuto tenersi a distanza tale da evitare di raggiungere con la saliva il proprio interlocutore La sanzione inflitta merita pertanto di essere confermata. P.Q.M. la C.S.A.T.T. definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Forte Bibbona Calcio, - riduce l'ammenda inflitta dal GST ad euro 2000,00; - conferma la squalifica inflitta al calciatore Sandri Niccolò al 07 aprile 2020; - ordina non procedersi con l’addebito della tassa di reclamo.

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