C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 04/04/2019 – Delibera – Gara Camaiore Calcio – Pro Livorno (2-3) del 17 marzo 2019. Campionato Eccellenza. In C.U. n. 57 del 21 marzo 2019 C.R. Toscana.

Gara Camaiore Calcio – Pro Livorno (2-3) del 17 marzo 2019. Campionato Eccellenza. In C.U. n. 57 del 21 marzo 2019 C.R. Toscana.

Reclama la Camaiore Calcio A.S.D. avverso le seguenti sanzioni inflitte a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana: -“A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 850,00 (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO) Per aver rivolto ad un A.A. durante la gara e fino al rientro negli spogliatoi frasi offensive e di discriminazione razziale. Per aver consentito a persona non indicata in distinta di accedere alla zona spogliatoi a fine gara ove lo stesso minacciava ed offendeva il sopracitato A.A..”. -“A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE CONTIPELLI MATTEO (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO) Per condotta violenta verso un calciatore avversario. DALLE LUCHE FRANCESCO (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO) Per aver offeso un A.A.. Sanzione aggravata per la qualifica di capitano rivestita al momento del fatto.”. La Società reclamante per quanto riguarda l’ammenda nega che i propri sostenitori possano avere rivolto epiteti di sfondo razzista nei confronti dell’A.A., in particolare pone dubbi circa l’attendibilità della refertazione in quanto lo stesso A.A., sia per la distanza dalla tribuna che per la posizione rivolta verso il campo ed appunto con le spalle alla tribuna, ben difficilmente avrebbe potuto rendersi conto del numero effettivo dei sostenitori resisi protagonisti di tali frasi e più in generale rendersi conto che potesse effettivamente trattarsi di sostenitori del Camaiore. Circa la squalifica del calciatore Contipelli la Reclamante non nega il fatto, tuttavia ritiene che si sarebbe trattato di uno scontro di gioco, sicuramente fisico, ma non connotato da intenti violenti; sul punto inoltre evidenzia che il referto di gara non individua né il giocatore avversario che sarebbe stato colpito né le eventuali conseguenze riportate, volendo così porne in rilievo la lacunosità. Infine circa la squalifica del calciatore Dalle Luche nega l’addebito contestato, rilevando come a conferma della propria tesi vi sarebbe la circostanza secondo la quale se l’episodio fosse realmente accaduto, trattandosi di un gesto eclatante e caratterizzato da urla, non avrebbe potuto sfuggire all’attenzione del D.G. che invece non si è accorto di niente. Richieste all’A.A.. osservazioni in merito al contenuto del reclamo, circa l’ammenda lo stesso conferma integralmente quanto già descritto nel rapporto di gara; circa l’episodio riguardante il calciatore Contipelli precisa essersi trattato di un calcio con il quale quest’ultimo colpiva un avversario alla guancia sinistra ed inoltre ne rileva la volontarietà in quanto il pallone era lontano dal punto dell’accaduto; circa l’episodio riguardante il calciatore Dalle Luche precisa che quest’ultimo gli si è avvicinato a circa due metri proferendo le frasi offensive ed irriguardose già refertate ed a quel punto l’A.A. richiamava l’attenzione dell’Arbitro. Il Collegio ritiene che in ragione della fede privilegiata che, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., è necessario attribuire alle dichiarazioni rese dagli Ufficiali di gara, il reclamo deve essere respinto. In particolare il Collegio medesimo non ha rinvenuto negli atti elementi idonei a porre in dubbio, su nessuno dei tre episodi, la versione fornita dall’A.A. sia in sede di refertazione che di osservazioni integrative. Anche sotto il profilo del quantum le tre sanzioni risultano ad avviso del Collegio congrue. Per quanto riguarda l’ammenda, pur trattandosi di un importo rilevante, esso appare proporzionato sia alla gravità degli addebiti contestati che alla categoria di appartenenza della Società reclamante. Per quanto riguarda invece le squalifiche comminate ai calciatori le stesse risultano assolutamente in linea con i riferimenti normativi e con i precedenti di questa Corte per episodi simili. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

 

 

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