C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 04/04/2019 – Delibera – Reclamo S.S.D. Diavoli Neri Gorfigliano Avverso Decisione G.S.T. Della Toscana Per Esito Gara Diavoli Neri Vs Tirrenia Di I° Categoria Del 10\2\2019 (C.U. N. 53 Del 28\2\2019)

Reclamo S.S.D. Diavoli Neri Gorfigliano Avverso Decisione G.S.T. Della Toscana Per Esito Gara Diavoli Neri Vs Tirrenia Di I° Categoria Del 10\2\2019 (C.U. N. 53 Del 28\2\2019)

Propone rituale reclamo la S.S.D. Diavoli Neri Gorfigliano avverso la decisione del GST della Toscana con il quale veniva respinto il reclamo della medesima società che chiedeva la vittoria a tavolino della gara contro il Tirrenia di prima categoria, per l’utilizzo del calciatore Aziegbe Jeffery in posizione irregolare perché non tesserato al momento della gara. Si duole la reclamante che nel rapporto di gara il DG non abbia fatto menzione dell’ingresso in campo del suddetto calciatore. La reclamante afferma che l’Aziegbe sarebbe entrato in campo al 23° del secondo tempo al posto del n° 2, mentre il DG nel referto indica come subentrante il n° 15 Pucci Andrea. Tali argomentazioni venivano reiterate dal rappresentante della società all’udienza del 22\3\2019, aggiungendo che l’errore del DG sarebbe stato evidente anche solo per il fatto che il calciatore Aziegbe, essendo di colore, era facilmente distinguibile dal calciatore Pucci. La C.A.S.T. della Toscana esaminato il reclamo, sentita la reclamante all’udienza 22\3\2019, acquisito il supplemento di rapporto ed ascoltato il DG all’udienza 29\3\2019 decide di respingere il reclamo. Come è noto il rapporto arbitrale è la fonte unica e privilegiata di prova e solo il suo redattore, ovvero il DG stesso, può modificare o rettificare quanto in esso riportato. Orbene questa Corte, pur in presenza di rapporto e supplemento scritti che confermavano l’ingresso in campo del n° 15 Pucci al posto del n° 2 Bortola, quindi escludendo che il n° 18 Aziegbe fosse entrato in campo, ha ritenuto opportuno convocate il DG in ragione del particolare che solo in sede di audizione la società aveva sollevato, ovvero che il calciatore Aziegbe, essendo di colore, era facilmente distinguibile dal Pucci, e l’arbitro, nel supplemento di rapporto, non essendo stato sollecitato sul punto, nulla aveva riferito limitandosi a confermare la giustezza delle sostituzioni così come riportate a referto.

In sede di udienza del 29 marzo, il DG confermava il proprio rapporto e a domanda rispondeva di poter escludere che il calciatore Aziegbe fosse entrato in campo, ricordandoselo seduto sempre in panchina, proprio perché unico giocatore di colore. Nessun dubbio quindi può sussistere circa la regolarità della gara ed è del tutto irrilevante che la società Tirrenia non abbia effettuato alcuna difesa, non potendosi ritenere che la mancanza di difesa possa avere valenza confessoria come opinato dalla reclamante. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo, conferma la decisione del GST della Toscana e ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.

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