C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 04/04/2019 – Delibera – Reclamo G.S. Buonconvento Avverso Ammenda Euro 500,00 ( C.U. N° 39 Del 13\3\2019)

Reclamo G.S. Buonconvento Avverso Ammenda Euro 500,00 ( C.U. N° 39 Del 13\3\2019)

Propone rituale reclamo il G.S. Buonconvento avverso l’ammenda in epigrafe comminata dal G.S.T. di Siena per l’accensione di un fumogeno in tribuna e lancio dello stesso ai piedi della tribuna all’esterno del campo di gioco. La reclamante impugna la decisione e chiede l’annullamento della sanzione non ritenendo che il comportamento dei propri sostenitori abbia violato l’art. 12 del CGS, infatti sostiene che il fumogeno sia stato acceso all’esterno del campo alle spalle della tribuna nel parcheggio pubblico e quindi esclude l’applicabilità della norma invocata dal GST. La C.A.S.T. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. L’arbitro nel supplemento esclude che il fumogeno sia stato acceso all’esterno dell’impianto sportivo. Ribadendo che l’accensione è avvenuta sulla tribuna ed il lancio ai piedi della stessa, seppur esternamente al terreno di gioco. La sanzione irrogata dal primo giudice appare del tutto congrua essendo stabilita da CGS come minimo edittale. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

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