C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 04/04/2019 – Delibera – Reclamo proposto dall’A.S.D. Florence Sporting Club che si oppone al provvedimento con il quale il G.S.T. Provinciale di Firenze ha squalificato il Calciatore Trabacchetti Gabriele fino al 20 febbraio 2020. (C.U. n. 39 del 20.2.2019)

Reclamo proposto dall’A.S.D. Florence Sporting Club che si oppone al provvedimento con il quale il G.S.T. Provinciale di Firenze ha squalificato il Calciatore Trabacchetti Gabriele fino al 20 febbraio 2020. (C.U. n. 39 del 20.2.2019)

La Società Florence Sporting Club, contestando la decisione sopra descritta, nel formulare la richiesta di riduzione della sanzione, non apporta alcun motivo atto alla modifica del provvedimento se non la inspiegabilità del gesto compiuto dal Trabacchetti. Il G.S.T. ha così descritto nel motivare il provvedimento assunto: “ Espulso per doppia ammoniziane, alla notifica poneva le proprie mani sul viso e sul collo del D.G. facendo forte pressione. Di poi lasciava il terreno solo per il fattivo intervento dei propri compagni di squadra. In tale contesto offendeva l’arbitro.” L’arbitro, richiesto dalla Corte di un supplemento, ha confermato quanto già indicato sul rapporto di gara. Nel corso della richiesta audizione – alla quale, nonostante la richiesta espressamente formulata, non è stato ammesso il calciatore non essendo egli parte nel procedimento per non aver sottoscritto il reclamo – il legale rappresentante della Società ha insistito nella richiesta di riduzione della sanzione alla luce del pentimento che il Calciatore ha esternato alla Società. Il reclamo non può esser accolto in punto di fatto, stante la precisa descrizione dei fatti che l’Arbitro ha fornito e della quale si ricorda la valenza probatoria (art. 35 del C.G.S.), nè può esserlo in tema di entità della sanzione avendo il G.S.T., evidentemente, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dal Trabacchetti nell’occasione. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana respinge il reclamo disponendo per l’acquisizione della tassa.

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