C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 04/04/2019 – Delibera – Gara Aurora Pitigliano / Santa Fiora (0-1) del 02/03/2019. Campionato Juniores Provinciale. C.U. n.38 del 06/03/2019 Delegazione provinciale di Grosseto.

Gara Aurora Pitigliano / Santa Fiora (0-1) del 02/03/2019. Campionato Juniores Provinciale. C.U. n.38 del 06/03/2019 Delegazione provinciale di Grosseto.

Reclama la società Aurora Pitigliano avverso le seguenti sanzioni inflitte ai propri tesserati: 1)Pizzinelli Simone (dirigente) inibizione fino al 20/04/2019 “Allontanato per offese al D.G. sanzione aggravata poiché dirigente accompagnatore ufficiale della squadra.” 2)Trasarti Emilio (allenatore) squalifica fino al 20/04/2019 “Allontanato per frase offensiva verso il D.G. rallentava l’uscita dal terreno di gioco fermandosi più volte.” -Quanto al sig. Pizzinelli la società contesta la versione arbitrale in quanto sostiene che il dirigente ha chiesto soltanto, sia pure in maniera accalorata, chiarimenti circa le “squalifiche” durante la gara. Rileva che il D.G. ha sempre rifiutato il confronto. -Quanto al sig. Trasarti ammette una frase offensiva anche se il proprio tesserato di solito è sempre corretto e misurato nelle sue espressioni. Per quanto attiene il rallentamento nell’uscita dal terreno di gioco giustifica il fatto sostenendo che il tesserato aveva lasciato in panchina alcuni effetti personali e ha chiesto a un componente della stessa di portarglieli. Per entrambi i tesserati chiede una riduzione della sanzione. Chiede inoltre di essere “perentoriamente” presente in udienza al momento della discussione del reclamo. L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma con dovizia di particolari l’assunto di prime cure. La Corte Sportiva di Appello Territoriale passa in decisione dopo avere esaminato gli atti ufficiali. In primo luogo la Corte rileva che nonostante l’invito a partecipare all’udienza come richiesto la reclamante è rimasta assente. Nel merito non sembrano sussistere dubbi circa i fatti imputati ai due tesserati per cui le sanzioni devono essere tendenzialmente confermate con un distinguo per quanto attiene quella inflitta al sig. Pizzinelli; infatti per quest’ultimo occorre sancire una diminuzione della stessa in quanto non può essere considerato fatto aggravante l’avere ricoperto il ruolo di accompagnatore ufficiale della squadra. Considerazione diversa dovrebbe essere fatta nel caso di dirigente addetto all’arbitro in quanto tale ruolo prevede una stretta collaborazione con il D.G. sotto il profilo della tutela e della sicurezza, funzione che non è richiesta al dirigente accompagnatore. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo per quanto riguarda il sig. Pizzinelli Simone cassando la sanzione inflitta dal G.S. inibendolo pertanto da ogni attività sociale fino al 06/04/2019, mentre respinge il reclamo per quanto attiene il sig. Tresarti Emilio. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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