C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 04/04/2019 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società U.C. Sinalunghese A.S.D. in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha assunto i seguenti provvedimenti: – inibizione fino al 12 maggio 2019 al Dirigente Accompagnatore Ferretti Andrea; – squalifica per tre giornate di gara al Calciatore Pinsuti Pietro. (C.U. n.57 del 21.03.2019).

Reclamo proposto dalla Società U.C. Sinalunghese A.S.D. in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha assunto i seguenti provvedimenti: - inibizione fino al 12 maggio 2019 al Dirigente Accompagnatore Ferretti Andrea; - squalifica per tre giornate di gara al Calciatore Pinsuti Pietro. (C.U. n.57 del 21.03.2019).

Con tempestivo reclamo vengono impugnati i provvedimenti sopra indicati che il G.S.T. ha motivato come di seguito si riporta: - Dirigente Accompagnatore Ferretti Andrea: “entrava indebitamente in campo e rivolgeva al D.G. frase irriguardosa”. - Calciatore Pinsuti Pietro: “Per aver offeso il D.G. in ripetute e distinte circostanze”.

La reclamante, dopo aver definito errore tecnico nella redazione del referto l’indicazione dei minuti in cui gli episodi contestati ai tesserati sono avvenuti, ritiene eccessive le sanzioni inflitte ai due tesserati affermando che per quanto riguarda il Dirigente (a suo dire entrato in campo per un solo metro) essa sia “iniqua e spropositata rispetto ai provvedimenti adottati dallo stesso G.S. nella medesima seduta” che cita. Con riferimento al Calciatore Pinsuti esclude categoricamente che questi abbia tenuto un comportamento irriguardoso e soprattutto che abbia mandato l’Arbitro a quel paese. Conclude chiedendo che la sanzione al Dirigente venga limitata a gg. 15 (quindici) e quella del Calciatore limitata ad una giornata. Richiesto al D.G il supplemento al rapporto di gara ed in applicazione di quanto disposto dall’art. 35 del C.G.S., la Corte è in grado di decidere rilevando la infondatezza e, comunque, l’irrilevanza dell’osservazione preliminarmente posta dalla reclamante in ordine all’essere i fatti avvenuti al 43° e non al 46° minuto del II tempo. Si ricorda a tal proposito che secondo la regola 5, punto 3, delle Regole del Gioco del Calcio, l’Arbitro”funge da cronometrista” per cui spetta allo stesso determinare la durata del gioco e l’indicazione dei minuti nei quali siano accaduti fatti rilevanti. Passando al merito il Collegio rileva quanto segue. Dirigente. L’Arbitro con il supplemento di rapporto precisa che quegli, contrariamente alle asserzioni della reclamante, è entrato in campo per almeno due/tre metri e conferma le frasi rivoltegli che riferisce integralmente (arbitro vaffa…) sul cui carattere irriguardoso ed offensivo non può sorgere alcun dubbio. Circa il raffronto con altro provvedimento ritenuto più grave e sanzionato dal G.S.T. in egual misura, la Corte rileva che si tratta di episodi tra essi non raffrontabili avendo essi per destinatari soggetti diversi (in questo caso il D.G., in quello assunto a comparazione un calciatore) ed in ogni caso la comparazione può avvenire solo con un analitico esame dei fatti, delle circostanze e delle conseguenze verificatesi raffrontando i singoli atti di gara. Si ricorda alla reclamante che il comportamento contestato al Ferretti è stato costantemente sanzionato dal Giudicante, in numerose precedenti occasioni, con l’inibizione per un mese e giorni quindici laddove quello in esame viene sanzionato (evidentemente per ragioni di campionato) in un mese e giorni ventuno. E’ ancora da evidenziare, in sede di determinazione della sanzione, che si tratta di Dirigente accompagnatore di una squadra di Allievi ai quali questi deve essere di esempio in ogni occasione. Calciatore. Il Pinsuti, come del resto ammesso dalla Società reclamante, è stato indubbiamente passibile di espulsione per doppia ammonizione, provvedimento che prevede la squalifica automatica per un turno, alla quale sono da aggiungere due giornate (ex art. 19, c. 4, lettera a del C.G.S.) per le ulteriori offese rivolte al D.G. dopo la notifica del provvedimento di espulsione. P.Q.M. la Commissione Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo e, conseguentemente, dispone per l’acquisizione della tassa ad esso relativa.

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