C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 64 del 18/04/2019 – Delibera – Gara Olimpic Sansovino – Colligiana (0-1) del 24.03.2019. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 42 del 27 marzo 2019 D.P. Siena.

Gara Olimpic Sansovino – Colligiana (0-1) del 24.03.2019. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 42 del 27 marzo 2019 D.P. Siena.

Reclama l’A.C.D. Olimpic Sansovino avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per Provincia di Siena: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE RAMPINI TOMMASO (OLIMPIC SANSOVINO) Con la palla fuori distanza di gioco tratteneva per la maglia un avversario facendolo cadere a terra con estrema violenza e provocandogli una distorsione a seguito della quale l’avversario in questione rimaneva a terra dolorante. Il Rampini non si interessava in alcun modo delle condizioni in cui versava il giocatore che aveva fatto cadere.” La reclamante sostiene che il proprio calciatore abbia sostanzialmente commesso un fallo di gioco, privo di connotati di gravità o violenza, limitandosi a tirare la maglia ad un avversario ed in relazione a tale condotta le supposte conseguenze fisiche subite da quest’ultimo sarebbero del tutto casuali ed indirette. Ritiene pertanto la sanzione comminata ingiusta e ne chiede l’annullamento o comunque la riduzione. Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del reclamo proposto, lo stesso precisa che il calciatore dell’Olimpic Sansovino, a gioco in svolgimento ma con il pallone non a distanza di gioco, tirava con vigoria sproporzionata un giocatore avversario facendolo cadere a terra ma che dopo l’intervento del massaggiatore poteva riprendere a giocare.

In ragione della descrizione effettuata dal D.G. in sede di supplemento il Collegio ritiene che il fatto sia effettivamente riferibile ad una dinamica di gioco e sia sostanzialmente privo di quell’intento violento richiamato dall’art. 19 comma 4 lett. b), di guisa che la sanzione appare eccessiva in relazione all’addebito contestato e, pur dovendo essere il comportamento in esame in ogni caso qualificato come gravemente antisportivo, la sanzione stessa merita di essere ridotta. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica del calciatore Rampini Tommaso a 2 (due) giornate. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

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