C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 64 del 18/04/2019 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Academy Massa Montignoso avverso la decisione con la quale il G.S.T. di Lucca ha squalificato, fino al 14/4/2019, il Calciatore Grassi Cantoni Andrea. (C.U. n. 48 del 27/3/2019).
Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Academy Massa Montignoso avverso la decisione con la quale il G.S.T. di Lucca ha squalificato, fino al 14/4/2019, il Calciatore Grassi Cantoni Andrea. (C.U. n. 48 del 27/3/2019).
Il provvedimento indicato, così motivato dal G. S.: “Per condotta violenta nei confronti di un avversario”, è stato impugnato dalla Società di appartenenza del calciatore con tre righe di motivazione. La estrema sinteticità del rapporto di gara, raffrontata con la descrizione del fatto e con una precisa dichiarazione circa un commento che sarebbe stato fatto dal D.G. a proposito dell’episodio in esame, hanno determinato la Corte a richiedere all’Ufficiale di gara. una descrizione esaustiva dei fatti. L’Arbitro, con il supplemento reso, ha categoricamente escluso qualsiasi commento sull’espulsione del calciatore, affermando, con riferimento al gesto compiuto dal Calciatore Grassi Catoni, essersi trattato di un calcio intenzionalmente sferrato sulla caviglia dell’avversario con il pallone non a distanza di gioco. Siffatta precisazione fa si che il comportamento rientri in quel concetto di violenza che il C.G.S. sanziona all’art. 19, c. 4, lettera b). L’esame del caso induce la Corte a diffidare le Società, al fine di evitare possibili e/o ulteriori procedimenti di carattere disciplinare nei loro confronti, dall’attribuire ai Direttori di gara frasi e/o giudizi su episodi se esse non siano in possesso di prove concrete, ed ad invitare contestualmente gli Arbitri, che ancora non vi ottemperino, a redigere i rapporti di gara con precisione ed accurata descrizione degli episodi, accaduti nel corso della gara, che siano passibili di attenzione da parte degli Organi della Disciplina Sportiva. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, pronunciandosi in modo definitivo, respinge il reclamo disponendo che la tassa venga acquisita.
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