C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 24/04/2019 – Delibera – Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Benelli Giulio, avverso la squalifica per 5 gare inflitta dal G.S.T. (C.U. n. 17 del 22/09/2016).
Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Benelli Giulio, avverso la squalifica per 5 gare inflitta dal G.S.T. (C.U. n. 17 del 22/09/2016).
Il calciatore propone impugnazione contestando la decisione del G.S.T., specificata in epigrafe ed adottata in ragione della condotta assunta dal Benelli, che milita nella società Ideal Club Incisa, nel corso dell’incontro casalingo, disputato in data 24/03/2019, contro la Società Nuova Polisportiva Novoli. Nella motivazione riportata nel Comunicato si legge: “In reazione al colpo subito, colpiva al naso il calciatore avversario provocandogli perdita di sangue” L’impugnante afferma la sussistenza di una “legittima difesa” che avrebbe impedito la prosecuzione dell'azione violenta già perpetrata da un avversario il quale si era persino alzato dalla panchina per colpirlo al volto. Chiede pertanto che la sanzione sia adeguatamente ridotta. A parere di questa Commissione il reclamo non risulta fondato. Non esistendo alcun dubbio sul fatto che effettivamente il giocatore abbia volontariamente colpito l'avversario – in quanto tale circostanza è pacificamente ammessa – occorre verificare se effettivamente il Benelli abbia solo cercato di difendersi o se la sua condotta sia inscrivibile all'interno di una reazione aggressiva. L'art. 52 del codice penale circoscrive precisamente la scriminante stabilendo: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”.
Preliminarmente occorre sottolineare che il tipo di colpo (un pugno) mal sembra conciliarsi con una mera azione difensiva ponendosi in una sfera di azione “naturalmente” offensiva. E' l'arbitro però ad escludere la sussistenza dell'ipotizzata giustificazione poiché il dato emerge dal rapporto di gara dove si legge: “Lo stesso Benelli Giulio, dopo essere stato colpito, reagiva a sua volta colpendo all'altezza del naso il calciatore n. 19 Guerrini Eugenio, che anche lui a seguito del colpo ricevuto riportava perdita di sangue dal naso”. Deve rammentarsi che nello stesso Comunicato Ufficiale il Guerrini è stato sanzionato dal G.S.T. con la squalifica per sei gare ritenendo la sua condotta maggiormente censurabile. Anche nel supplemento arbitrale, espressamente richiesto e presente nel fascicolo, il D.G. conferma il rapporto specificando ancora una volta la reazione del Benelli. Il calciatore dopo essere stato colpito dall'avversario ha dunque risposto con un pugno - senza che tale azione avesse una minima valenza difensiva ma con il solo intento di vendicarsi del torto precedentemente subito – provocando danni fisici al medesimo. Tale descrizione smentisce categoricamente la difesa ipotizzata attestando sia l'assoluta illiceità della “reazione” sia le innegabili conseguenze da sempre, per giurisprudenza consolidata, connesse all'ipotesi aggravata di cui alla citata lettera c) dell'art. 19 C.G.S.; tale norma prevede al comma 4: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b)”. Dunque la sanzione applicata dal G.S.T. al giocatore Benelli, per i motivi sopra esposti, deve essere confermata essendo contenuta nei limiti edittali minimi previsti dalla norma. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa
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