C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 24/04/2019 – Delibera – Gara S.Giuliano – Pappiana (4-0) del 07/04/2019. Campionato di II Categoria. In C.U. n.63 del 11/04/2019 C.R.T.
Gara S.Giuliano – Pappiana (4-0) del 07/04/2019. Campionato di II Categoria. In C.U. n.63 del 11/04/2019 C.R.T.
Reclama la società Pappiana in relazione alla squalifica per 5 gare effettive inflitta dal G.S. al calciatore Pacini Luca il quale veniva “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario con conseguenze fisiche”. La reclamante basa il gravame sulla involontarietà del gesto del proprio calciatore avvenuto durante una azione di gioco. Rileva che il calciatore avversario ha subito una lievissima lesione consistente in graffio ad una mano senza perdita di sangue. Il fatto è avvenuto a causa di una mischia al fine di contendersi il pallone in quanto il calciatore avversario è caduto in terra. Chiede una rivisitazione dei fatti. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma la volontarietà del gesto del Pacini evidenziando che non vi è stata perdita di sangue dalla mano del calciatore colpito il quale non è uscito dal terreno di gioco. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. Il comportamento del calciatore Pacini Luca è indubbiamente da considerarsi di natura violenta e non caratterizzato dalla involontarietà come tende a evidenziare la difesa della società reclamante. La versione arbitrale sul punto è chiara nell’esplicitare che il fatto è avvenuto con assoluta volontarietà. Sul punto sono concordanti sia il rapporto di gara che il suo supplemento.
A questo Giudice non rimane altro se non verificare la congruità della sanzione: il Collegio ritiene non possa essere applicata la sanzione prevista dell’art. 19 comma 3 lettera c del C.G.S. in quanto il fatto, da deplorare in maniera ferma e senza possibilità di smentita, non può essere ricompreso nell’ambito della “particolare gravità della condotta violenta” e questo in virtù di due aspetti caratterizzanti: l’assenza di fuoriuscita di sangue e il fatto che il calciatore non è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco. Tali elementi, evidenziati nel supplemento di rapporto, devono necessariamente essere considerati al fine del decidere nel senso di una riduzione della sanzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Pacini Luca per quattro giornate effettive di gara. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.