C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 24/04/2019 – Delibera – Gara Avane – Sporting San Pierino (3-2) del 23/03/2019. Campionato di III categoria. In C.U. n. 46 del 27/03/2019.

Gara Avane – Sporting San Pierino (3-2) del 23/03/2019. Campionato di III categoria. In C.U. n. 46 del 27/03/2019.

Reclama la società Avane avverso la squalifica per 4 giornate effettive di gara del calciatore Perzia Gabriele inflitta dal G.S. “Per offese reiterate nei confronti del D.G. e degli Organi Federali. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante sostiene che il proprio calciatore non ha pronunciato offese così come contestate dal G.S. su rapporto dell’arbitro. Chiede di essere udita e, nel merito, una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma integralmente quanto già evidenziato in prime cure. All’udienza del 19/04/2019 il Presidente della società reclamante, reso edotto del supplemento arbitrale, non ha cambiato la versione societaria ed ha chiesto una riduzione della sanzione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. La difesa posta in essere dalla reclamante non convince questo Giudice in quanto o le frasi sono state pronunciate oppure non lo sono. La versione arbitrale, che normativamente viene considerata prova privilegiata ai fini della narrazione dei fatti, è chiara e incontrovertibile. Analizzando ulteriormente la difesa della reclamante si nota una chiara discrepanza fra la tesi e la richiesta inerente il petitum. Infatti se il calciatore non ha pronunciato le frasi per le quali è stato sanzionato, non ha senso chiedere una riduzione della squalifica quanto piuttosto un annullamento della stessa. Fatte questa premesse occorre esaminare se la sanzione irrogata è consona rispetto ai fatti contestati o meno. A parere del Collegio le esternazioni del calciatore Perzia sono gravi e assolutamente inopportune, soprattutto se pronunciate dal soggetto rivestente al momento la qualifica di capitano della squadra il quale, invece, dovrebbe essere il primo a comportarsi secondo le giuste regole sportive cui tutti aderiscono al momento del tesseramento. Dal punto di vista quantitativo, tuttavia, il Collegio ritiene di dovere inquadrare l’eloquio del tesserato in un unico momento espositivo non dovendosi applicarsi la reiterazione in quanto esplicitato in un solo momento (fine gara) anche se indirizzate a soggetti diversi. Per quanto riguarda l’aggravante dovuta al ruolo di capitano della squadra il Collegio ritiene giusto e corretto sanzionare il tesserato per il malo svolgimento delle proprie funzioni. Allo stato, pertanto, questo Giudice ritiene di dover applicare il disposto di cui all’art. 19 comma 4 lettera a del C.G.S con l’aggravante derivata dalla qualifica di capitano. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la decisione del G.S. e squalifica per tre giornate effettive di gara il calciatore Perzia Gabriele. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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