C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 24/04/2019 – Delibera – Reclamo Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D. Avverso Inibizione Dirigente Andrei Marino Fino Al 19\5\2019 (C.U. N. 59 Del 28\3\2019)

Reclamo Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D. Avverso Inibizione Dirigente Andrei Marino Fino Al 19\5\2019 (C.U. N. 59 Del 28\3\2019)

Propone rituale reclamo la A.S.D. Audace Galluzzo Oltrarno avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “ A fine gara si recava in tribuna ove prendeva parte ad una zuffa con sostenitori avversari”. La reclamante chiede l’annullamento della sanzione negando che il proprio dirigente abbia partecipato ad una zuffa, ma affermando che il medesimo era salito in tribuna perché un sostenitore della squadra avversaria durante la gara aveva offeso ripetutamente ed immotivatamente un calciatore dell’Audace Galluzzo facendolo addirittura piangere. In tale frangente aveva invitato il sostenitore a chiedere scusa al ragazzo senza ricorrere in alcun modo a violenza. La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il primo rapporto, precisa che a fine partita mentre rientrava nello spogliatoio notava il massaggiatore Andrei recarsi in tribuna “caricando” un pugno nei confronti di una persona non identificata, non poteva poi constatare se il cazzotto fosse giunto o meno a destinazione, ma l’arbitro notava che, nel frangente, l’Andrei veniva poi trattenuto da almeno altre due persone. Come è noto il carattere di prova privilegiata che assumono nell’ordinamento sportivo il rapporto arbitrale ed il supplemento di rapporto, in assenza di incongruenze e\o contraddizioni tra i due documenti impedisce all’organo giudicante ogni diversa interpretazione dei fatti. Il comportamento del massaggiatore, forse causato dall’atteggiamento offensivo del sostenitore avversario, non è in alcun modo giustificabile, soprattutto nell’ambito di una gara di un torneo giovanile, laddove l’esempio dei dirigenti è determinante per la formazione morale dei giovani atleti più importante ancora della formazione tecnica ed agonistica. La sanzione irrogata appare congrua rispetto ai fatti descritti e va quindi confermata. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo riduce ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it