C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 77 del 25/06/2021 – Delibera – 12 / P – Stagione Sportiva 2020/2021. Deferimento della Procura Federale a carico di: Guasti Tommaso, Presidente della Società A.S.D. Maliseti Seano, Romani Eugenio Osvaldo, Presidente della Società U.C.D. Giovani Via Nova P.B., ai quali viene contestata la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 33, c. 1, e 40, c. 1, del Settore Tecnico ed all’art. 38, c. 4, delle NOIF. Vengono di conseguenza deferite a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva – ex art. 6, commi 1 e 2, – le Società da essi rispettivamente rappresentate: A.S.D. Maliseti Seano, U.C.D. Giovani Via Nova P.B
12 / P – Stagione Sportiva 2020/2021. Deferimento della Procura Federale a carico di: Guasti Tommaso, Presidente della Società A.S.D. Maliseti Seano, Romani Eugenio Osvaldo, Presidente della Società U.C.D. Giovani Via Nova P.B., ai quali viene contestata la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 33, c. 1, e 40, c. 1, del Settore Tecnico ed all’art. 38, c. 4, delle NOIF. Vengono di conseguenza deferite a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva – ex art. 6, commi 1 e 2, – le Società da essi rispettivamente rappresentate: A.S.D. Maliseti Seano, U.C.D. Giovani Via Nova P.B
La Procura Federale, nell’esperire le indagini in ordine alla richiesta ricevuta dalla F.I.G.C., Settore Giovanile e Scolastico, concernente la revoca del tesseramento quale Calciatore, per conto della Società A.S.D. Maliseti Seano, formulata dai rappresentanti del Calciatore Ciuffatelli Ivan, ha accertato l’irregolare posizione del Signor Carlo Riccetelli per aver questi prestato la propria attività – quale allenatore dei portieri del settore giovanile – per la Società Maliseti in costanza di tesseramento per la Società Giovani Via Nova. In conseguenza di tali accertamenti la Procura ha assunto il provvedimento in esame, deferendo il Tesserato Riccitelli alla competente Commissione presso il Settore Tecnico, definito dall’interessato ex art. 127 del C.G.S. con la squalifica per mesi 6 (sei) ridotta per effetto del rito a mesi 4 (quattro) come da C.U. n. 325/2021. Contemporaneamente ha deferito a questo Tribunale i Presidenti delle due Società e le Società medesime (queste a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva) contestando loro di aver consentito, o comunque non impedito, che detto Allenatore svolgesse la doppia attività in violazione di norme federali. La conclusione delle indagini è avvenuta in data 15.02.2021. Disposto che la trattazione della questione avvenga in data odierna, il Collegio accerta la presenza di: Romani Eugenio Osvaldo, in proprio e quale Presidente della UDC Giovani via Nova, assistito dal legale di fiducia; l’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, per la Procura Federale. Non compaiono invece, seppur regolarmente citati, né il Presidente della soc. Maliseti., Sig. Guasti Tommaso, né alcun rappresentante della società. Il Presidente del T.F.T. della Toscana attesta preliminarmente che l’udienza si svolge nel rispetto dei Decreti legge (18 maggio 2021, n. 65 e del 25 maggio 2021, n. 73) relativi alle Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Dichiarato aperto il dibattimento il Presidente Romani Eugenio - sia in proprio che in rappresentanza delle Società della società Giovani Via Nova – ed il suo difensore, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informano il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., depositando i relativi verbali. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata e la sua conformità al disposto di legge, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. Queste le sanzioni definite: al Presidente dell’A.S.D. Maliseti Seano, Guasti Tommaso, l’inibizione di mesi 2 (due) al netto della riduzione per il rito; alla Società dell’A.S.D. Maliseti Seano l’ammenda di € 200,00 (duecento) al netto della riduzione per il rito. Dichiara pertanto chiuso il procedimento relativamente alle sole due posizioni emarginate proseguendo il giudizio con riferimento alle posizioni del Presidente della soc. Maliseti., Sig. Guasti Tommaso e della società di appartenenza. Con riferimento alle posizioni degli altri soggetti deferiti, in apertura di dibattimento l’Avvocato Cristaudo rileva che il deferimento è fondato su valide ed oggettive prove documentate in atti affermando che la condotta di detti soggetti appare decisamente più grave, al contrario dell’UCD Giovani via Nova e dei suoi tesserati, la cui colpa è principalmente individuata nella mancata vigilanza. Infatti la società Maliseti. ha certamente concesso la possibilità al Sig. Riccitelli di esercitare l'attività di allenatore dei portieri pur nella consapevolezza che il medesimo fosse tesserato per altra società. Dunque, per la Procura Federale sia il Presidente che la società dovranno essere sanzionati per aver consentito al tecnico Riccitelli Carlo di svolgere nel corso della stessa stagione sportiva 2020/2021 l’attività di allenatore delle squadre minori per la società Maliseti. pur essendo tesserato per altra società. Chiede pertanto che il Tribunale, riconosciuta la fondatezza del deferimento, infligga ai tesserati deferiti le seguenti sanzioni: al Presidente della società Maliseti Seano., Sig. Guasti Tommaso, inibizione per mesi 9 (nove); Alla società Maliseti Seano., la pena pecuniaria per l’ammontare di € 900,00 (novecento). Chiuso il dibattimento il Collegio decide. Dall’ampia istruttoria compiuta in sede inquirente emerge inequivocabilmente che il Sig. Riccitelli Carlo ha effettivamente svolto il ruolo di allenatore dei portieri nella stagione sportiva 2020/2021 in favore della società ASD Maliseti Seano pur essendo tesserato per la società U.C.D. Giovani Via Nova P.B. L’evidenza dei fatti si fonda sulle concordi dichiarazioni del Direttore Sportivo del Maliseti Alessandro Becheri e dall’allenatore del settore giovanile Maurizio Guidotti oltre che dalle stesse dichiarazioni confessorie dello stesso Sig. Carlo Riccitelli rese innanzi al rappresentante della Procura Dr. Massimo Romolini. Al contrario le dichiarazioni rese dai tesserati della stessa Società, ascoltati nel corso dell’attività istruttoria compiuta dal Collaboratore della Procura Federale, conducono il Giudicante a confermare il proposto deferimento. Infatti in quella sede i Dirigenti della Società Maliseti, il D.S. Alessandro Becheri, l’Allenatore Maurizio Guidotti, il D.G. Simone Bardazzi, il Dirigente Cavalieri Paolo, hanno tutti concordemente affermato che il Riccitelli ha, nel corso della stagione 2020 / 2021, svolto l’attività di allenatore dei portieri per quella Società. Nello stesso tempo, dalle dichiarazioni rese dal Presidente dell’U.C.D. Giovani Via Nova P.B. con la memoria depositata in sede di comunicazione dell’avvenuta conclusione delle indagini, si apprende che il Riccitelli nel corso della stagione 2020/2021 era regolarmente tesserato per la società con la qualifica di allenatore di base di squadre minori settore giovanile. Lo stesso Riccitelli ha inoltre confermato, sempre in quella sede, di aver svolto detta attività sottacendo di essere, nel corso della medesima stagione, tesserato per la Società U.C.D. Giovani Via Nova P.B. con la qualifica di Allenatore delle squadre minori/settore giovanile.
Pertanto il fatto contestato deve essere esaminato con riferimento alla specifica normativa federale alla quale tutti i soggetti tesserati (persone fisiche ed enti) sono assoggettati. L’articolo 4, c.1, del C.G.S. sancisce l’obbligo dell'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali. L’art. 38/4 delle NOIF vieta ai tesserati qualsiasi doppia attività in ambito Federale allorché afferma al comma 4: “Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l’Associazione di categoria e le Leghe Professionistiche o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.” L’art. 33, c. 1, del Regolamento infine dispone che. “I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.”. Dette norme, come risulta dall’istruttoria compiuta, sono state violate da parte dei soggetti deferiti, il che induce il Collegio ad accogliere il deferimento in punto di fatto, ridetermina l’entità delle sanzioni richieste tenendo altresì in debito conto il fatto che i suddetti tesserati sono rimasti del tutto estranei al presente giudizio. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana così decide: in esecuzione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S. applicarsi al Presidente dell’UCD Giovani Via Nova, Romani Eugenio Osvaldo, l’inibizione per mesi 2 (due); alla Società dell’UCD Giovani via Nova l’ammenda di € 200,00(duecento); in accoglimento del deferimento infliggersi: al Presidente della Soc,. Maliseti Seano., Sig. Guasti Tommaso, l’inibizione per mesi 6 (sei); alla società Maliseti seano, l’ammenda di € 600,00 (seicento) Il Collegio dispone la chiusura del dibattimento
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