C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 77 del 25/06/2021 – Delibera – 13 / P – Stagione Sportiva 2020/2021. Deferimento della Procura Federale a carico di: – Nepori Giovanni, in proprio e quale Presidente della Società U.S.Massese, al quale viene contestata la violazione dell’art.4, c. 1, e 23, c.1, del C.G.S.; – la Società U.S. Massese 1919 s.s.d.r.l. per la violazione dell’art.6, commi 1 e 2, del C.G.S..

13 / P – Stagione Sportiva 2020/2021. Deferimento della Procura Federale a carico di: - Nepori Giovanni, in proprio e quale Presidente della Società U.S.Massese, al quale viene contestata la violazione dell’art.4, c. 1, e 23, c.1, del C.G.S.; - la Società U.S. Massese 1919 s.s.d.r.l. per la violazione dell’art.6, commi 1 e 2, del C.G.S..

In data 13.6.2020 un calciatore, tesserato per la Società U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L., informava la Procura Federale che in data 2.12.2020 nel corso di un incontro tra essi avvenuto il D.G. della Società, Pantera Dario Riccardo, aveva avallato la condotta, che la Procura ha definito biasimevole consistente in minacce, offese e frasi scurrili,” tenuta nei suoi confronti dall’Allenatore della Società Matteo Gassani. L’Ufficio, dopo specifica istruttoria, deferiva al Tribunale Federale della Toscana, con provvedimento n.83/2020, oltre che il Dirigente Pantera, anche il Presidente della Società Massese, Giovanni Nepori, per la violazione dell’art. 4, c. 1, derivante dall’omessa vigilanza sull’attività dei propri Tesserati come sopra descritta. Deferiva inoltre alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico l’Allenatore Matteo Gassani. In conseguenza di tali provvedimenti era deferita la Società Massese secondo quanto previsto dall’art. 6, commi 1e 2, del C.G.S.. I deferimenti venivano accolti dal T.F.T della Toscana e dalla C.D. presso il Settore Tecnico rispettivamente con il C.U. del C.R.T. n. 52 del 25.02.2021 e C.U. n.256 in data 12.03.2021. Le parti proponevano appello contro entrambe le decisioni che, previa riunione dei procedimenti, venivano accolti dalla Corte di Appello Federale, Sez. I, con provvedimento depositato in data 9.04.2021. In data 22.04.2021, infine, il Signor Gassani e l’U.S. Massese, per la conseguente responsabilità oggettiva, definivano con la Procura Federale, come pubblicato sul C.U. 332/AA ed in applicazione dell’art. 126 del C.G.S., quanto contestato al Gassani con il deferimento 581 - 2020/2021. Detto deferimento era relativo alle dichiarazioni rese dal Gassani alle testate giornalistiche on line “la Voce Apuana” e www.toscanagol.it rispettivamente sotto le date 28/2 e1.3.2021 e, sotto quest’ultima data anche al quotidiano” La Nazione”. Successivamente alla pronuncia del T.F.T. della Toscana, a mezzo di un comunicato riportato sulla testata giornalistica online “www.toscanagol.it” in data 8.3.2021, nonché sul quotidiano “La Nazione” in data 10.3.2021, il sig. Nepori Giovanni ed il sig. Gassani Matteo, rispettivamente presidente e tecnico tesserato per la società U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L., con riferimento al calciatore, attualmente tesserato per altra società, autore di un esposto che aveva portato all’apertura dei procedimenti disciplinari nei confronti dell’allenatore, del Presidente, di un Dirigente e della Società U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L., utilizzavano le seguenti testuali espressioni: ”La U.S. Massese 1919 ed il proprio tesserato sig. Matteo Gassani in merito agli articoli di stampa pubblicati sui quotidiani La Nazione cronaca di Massa Carrara e sul quotidiano online "Toscanagoal.it" del 3.03.2021 intendono espressamente precisare e ratificare quanto segue. Il sodalizio Massese ed il sig. Gassani non volevano in alcun modo mancare di rispetto nonché ledere l'onore ed il rispetto degli Organi Federali e della Giustizia Sportiva. Nello specifico le dichiarazioni in merito al mancato avvalersi del patteggiamento sono da intendersi che per il Gassani il patteggiare sarebbe stato ammissione di colpevolezza. Inoltre il termine "ricatto" non era da imputarsi al Collaboratore Federale autore delle indagini ma bensì nei confronti del tesserato autore dell'esposto alla Procura Federale. Tanto si doveva agli organi di stampa per opportuna e dovuta conoscenza”.

L’uso di tali espressioni è stato ritenuto dalla Procura Federale rilevante agli effetti disciplinari per cui ha disposto: – il deferimento a questo Tribunale del Signor Giovanni Nepori, nella sua qualità di Presidente della Società U.S. Massese per la violazione degli artt. 4, c. 1, e 23, c. 1, del C.G.S.; della Società U.S. Massese a titolo di responsabilità diretta; – il deferimento alla C.D. presso il Settore Tecnico dell’Allenatore Signor Matteo Gassani contestandogli le medesime violazioni rilevate nei confronti del Presidente Nepori. Ricevuti gli atti il Tribunale ha disposto per la data odierna la trattazione per cui dà atto della presenza del Signor Giovanni Nepori, assistito (rappresentato) dal legale di fiducia e della Procura Federale in persona del Sostituto, Avvocato Tullio Cristaudo. In apertura di dibattimento la Procura Federale, tramite il proprio rappresentante, riafferma la fondatezza del provvedimento assunto rilevando che per fatto sostanzialmente simile (cfr. deferimento 581/21), le parti qui incolpate hanno definito (C.U. n. 332/AA del 22.04.2021) il contesto in applicazione dell’art. 126 del C.G.S.. Chiede pertanto che vengano applicate le seguenti sanzioni: - al Signor Giovanni Nepori,in proprio e nella sua qualità di Presidente della Società U.S. Massese l’inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società U.S. Massese la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 900,00 (novecento). A sua volta il Difensore, richiamando il contenuto della memoria difensiva depositata a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ritiene non perseguibile il Sig. Nepori non avendo egli rilasciato dichiarazione alcuna, facendo comunque presente l'efficacia scriminante della condotta criminosa per cui si procede, vista la sentenza n. 94 del 09 aprile 2021 pronunciata dalla Corte di Appello Federale, la quale ha accertato che il sig. Nepori è stato vittima di un 'ricatto'; relativamente alla posizione dell'Allenatore Sig. Matteo Gassani, afferma che la dichiarazione da quest'ultimo rilasciata non può essere oggetto di autonomo provvedimento disciplinare, costituendo essa un tutt’uno con dichiarazioni formulate in precedenza ed oggetto, come visto, di definizione ex art. 126 del C.G.S.. In ogni diversa ipotesi ci si troverebbe davanti ad un “ne bis in idem”. In ogni caso, il termine 'ricatto' non può essere considerato lesivo della reputazione del Calciatore (Cela n.d.r) autore della denuncia nei confronti dei due Tesserati e ciò a prescindere dalla sottoscrizione dell’esposto denuncia dallo stesso inoltrata alla Procura in quanto sottoscritto dal suo legale. Chiede pertanto il proscioglimento dei propri assistiti. Il Collegio, riunito in camera di consiglio, decide affermando la fondatezza del deferimento. Preliminarmente osserva che se l'espressione incriminata non fosse stata ritenuta lesiva (della reputazione e delle onorabilità), per essa non sarebbe stata avvertita dai dichiaranti la necessità di procedere con la precisazione a rettifica. Trattasi, nel caso di caso di specie, di utilizzo di un'espressione ('ricatto') palesemente utilizzata in senso dispregiativo, che esula dall'esercizio del pur legittimo diritto di critica e che, invece, si colloca in ambito evidentemente diffamatorio dell'altrui reputazione ed onore. Ciò posto, è possibile procedere con l'esame delle eccezioni sviluppate dai soggetti deferiti. Relativamente alla posizione del Presidente Nepori, non fondata, e dunque da respingere, appare l'eccezione formulata in ordine al non aver quest'ultimo mai rilasciato dichiarazioni lesive agli organi di stampa: infatti, dalla semplice lettura del comunicato di rettifica indirizzato agli organi di informazione, su cui si fonda il presente deferimento, si evince in modo palese che le dichiarazioni lesive siano state effettuate (anche) in nome della società U.S. Massese1919 S.S.D.R.L., di cui evidentemente il sig. Nepori è il Presidente in carica.

Per quanto concerne l'asserita operatività della 'scriminante', per aver la Corte di Appello Federale, con la sentenza n. 94/2021, accertato che il sig. Nepori è stato vittima di 'ricatto', si osserva al riguardo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa Nepori, nella richiamata sentenza della Corte di Appello Federale non vi è alcun contenuto accertativo e/o dichiarativo sul fatto che il sig. Nepori sia stato vittima di estorsione, avendo l'Organo di Giustizia testè citato solamente evidenziato (v. pagina 15, punto 3.7, sentenza n. 94/2021), peraltro mediante l'utilizzo di espressioni ipotetiche, che le circostanze afferenti la mancata dimostrazione della dazione di denaro da parte del Cela ai soggetti denunciati, il rifiuto della società di pagare quanto da richiesto dal calciatore e la conseguente denuncia dallo stesso presentata, avrebbe potuto astrattamente 'lambire modalità estorsive'; questione sulla quale, aggiunge la Corte Federale, 'gli organi inquirenti avrebbero dovuto indagare'. Per quanto riguarda la posizione dell'Allenatore Mattia Gassani, non può essere accolta l’eccezione del “ne bis in idem” perché trattasi di espressioni quantomeno analoghe tra loro, se non eguali, che sono state divulgate a mezzo organi di informazione in due distinte date. Il deferimento è dunque da accogliere nei termini di cui al dispositivo, tenendo in considerazione il fatto che il Presidente della società Massese 1919 S.S.D.R.L. è chiamato a rispondere sotto un duplice profilo di responsabilità (diretta ed oggettiva) in relazione ai fatti oggetto di procedimento. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana in accoglimento del deferimento infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: – al Presidente della U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L., Signor Giovanni Nepori l’inibizione per mesi 3 (tre); – alla Società U.S. Massese la sanzione pecuniaria dell’ammenda nell’ammontare di € 600,00 (seicento).

 

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