C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – Gara Grassina ASD – USG Grosseto ( 2-1) Supercoppa Eccellenza del 09/05/2019. In C.U. n.71 del 16/05/2019 C.R.T.
Gara Grassina ASD – USG Grosseto ( 2-1) Supercoppa Eccellenza del 09/05/2019. In C.U. n.71 del 16/05/2019 C.R.T.
Reclama la società Grosseto avverso la squalifica per tre giornate inflitte al calciatore Boccardi Filippo “per condotta violenta verso un calciatore avversario”. La reclamante non contesta il fatto qualificandolo tuttavia come un eccesso di foga e di agonismo. Chiede la riduzione della sanzione evidenziando la correttezza sportiva nel tempo del proprio tesserato. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già evidenziato in prime cure. La Corte Sportiva di appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. L’arbitro descrive chiaramente il fatto significando che in occasione di una rissa, scaturita da un fallo di gioco, il calciatore Boccardi colpiva un calciatore avversario con un pugno chiuso all’altezza del petto.
Da quanto esposto si evidenzia che non si può definire il gesto come un fallo di gioco e quindi inquadrarlo nei termini di un gioco violento, bensì di un atto compiuto in occasione di una rissa e quindi fuori dal contesto di un eventuale eccesso di foga calcistica. Quanto posto in essere dal Boccardi è consistito in una attività volontaria concretizzatasi in un atto di violenza potenzialmente idoneo a causare danni fisici all’avversario. Il Collegio ritiene pertanto corretto l’inquadramento giuridico dato dal G.S. ed anche la sua quantificazione in termini di squalifica. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.