C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 71 del 16.05.2019 Reclamo del calciatore Salvi Michele avverso la squalifica per cinque giornate inflitta dal G.S.T.

Oggetto: C.U. n. 71 del 16.05.2019 Reclamo del calciatore Salvi Michele avverso la squalifica per cinque giornate inflitta dal G.S.T.

Reclama in proprio il calciatore Salvi Michele avverso il provvedimento di squalifica per 5 gare inflittogli dal G.S.T., con la seguente motivazione: “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica offendeva il D.G.”. Il calciatore Salvi Michele evidenzia l'erroneità, l'illegittimità e, comunque, l'eccessività del provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice di prime cure lo ha ritenuto - a suo dire erroneamente - responsabile di aver pronunciato all'indirizzo dell'arbitro la frase 'Te non capisci niente'. In particolare, sostiene il calciatore di non aver pronunciato all'indirizzo del direttore di gara espressioni a carattere offensivo e/o irriguardoso, e che la frase dal medesimo pronunciata, riportata dall'arbitro in atti, in realtà fosse rivolta al suo allenatore, reso a suo dire di averlo offeso in maniera pesante durante lo svolgimento della partita, prima in occasione del gol subito e poi al momento dell'espulsione. Il reclamante non contesta invece il provvedimento impugnato nella parte in cui viene ritenuto responsabile di una condotta violenta ai danni di un avversario. Condotta in relazione alla quale il calciatore, confermando la ricostruzione dei fatti e affermando di essersi già scusato con l'avversario, ritiene equa la sanzione di tre giornate. Chiede infine ridursi la squalifica inflitta. La Corte, acquisito il supplemento di rapporto arbitrale ai fini istruttori, riunitasi in camera di consiglio, passa a decisione. Il reclamo è infondato e per questo non può essere accolto. Le risultanze arbitrali sono univocamente tese a smentire quanto ricostruito dal reclamante con il ricorso, con particolare riferimento alla circostanza secondo cui la frase incriminata 'Te non capisci niente', che il reclamante peraltro riconosce di aver pronunciato, fosse indirizzata all'allenatore della squadra dello Staggia, anziché al direttore di gara, soggetto quest'ultimo effettivo destinatario dell'offesa pronunciata dal calciatore. Le risultanze istruttorie danno infatti evidenza del fatto che la frase incriminata fosse oggettivamente rivolta al direttore di gara e non ad un soggetto diverso da quest'ultimo, tantomeno all'allenatore dello Staggia,. Indirizzano in tal senso le precise, univoche e non contraddittorie affermazioni contenute nel referto di gara, poi successivamente confermate nel supplemento di rapporto richiesto dalla Corte ai fini istruttori, secondo cui detta frase è stata pronunciata dal calciatore all'arbitro al momento dell'espulsione. Sorreggono tale attendibile ricostruzione fattuale le ulteriori circostanze riportate in atti secondo cui il calciatore ha rivolto tale espressione avvicinandosi al direttore di gara e guadandolo in viso. La sanzione appare dunque, in definitiva, congrua rispetto agli addebiti contestati. P.Q.M. la C.S.A.T.T., definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo e conferma in ogni sua parte il provvedimento impugnato. Ordina procedersi con l’addebito della tassa di reclamo.

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