C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – . Reclamo della società A.S.D. MADONNA DELL’ACQUA avverso la decisione del G.S. di Lucca relativamente: all’esito gara Madonna dell’Acqua – Folgore Segromigno Piano del 5/5/2019, alla penalizzazione di 1(uno) punto di penalizzazione, all’ammenda di euro 50,00 e all’inibizione del sig. Bigonciari Franco fino al 29/5/2019 di cui al C.U. n. 56 del 8/5/5019.

. Reclamo della società A.S.D. MADONNA DELL’ACQUA avverso la decisione del G.S. di Lucca relativamente: all’esito gara Madonna dell’Acqua – Folgore Segromigno Piano del 5/5/2019, alla penalizzazione di 1(uno) punto di penalizzazione, all’ammenda di euro 50,00 e all’inibizione del sig. Bigonciari Franco fino al 29/5/2019 di cui al C.U. n. 56 del 8/5/5019.

Con reclamo tempestivamente proposto la società Madonna dell’Acqua impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel C.U. n. 56 del 8/5/2019, con la quale sono state disposte le sanzioni di cui sopra. La Corte decide come segue. Il reclamo è improcedibile.

Il gravame proposto non può essere preso in esame dalla Corte, in quanto sprovvisto del cedolino postale (raccomandata) attestante l’invio della copia del reclamo medesimo alla controparte – Folgore Segromigno Piano -. L’art. 46, comma 5, C.G.S., stabilisce infatti che “ai reclami, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo”. Non si può, dunque, al proposito non rilevare che le norme appena citate prevedono chiaramente ed inequivocabilmente (tramite l’utilizzo del verbo “dovere” l’obbligo, per la parte che intende proporre reclamo, di inviare il reclamo stesso alla controparte, nei casi in cui la domanda sia finalizzata a modificare il risultato conseguito sul campo; ciò, evidentemente, al fine di consentire alla parte contrapposta, portatrice di un interesse a contraddire, di prendere posizione sui fatti oggetto di reclamo e, in particolare, sulle questioni sollevate dalla reclamante nei tempi stabiliti. P.Q.M. La C.S.A.T.T., per i motivi sopra esposti, dichiara improcedibile il reclamo proposto dalla società Madonna dell’Acqua. Ordina l’addebito della tassa di reclamo.

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