C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 13/06/2019 – Delibera – Reclamo proposto in proprio dal Calciatore Tommaso Martini, tesserato per la Società A.S.D. Atletico Levane Leona, avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana gli ha inflitto la squalifica fino al 16.5.2021. (C.U. n. 71/2019).

Reclamo proposto in proprio dal Calciatore Tommaso Martini, tesserato per la Società A.S.D. Atletico Levane Leona, avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana gli ha inflitto la squalifica fino al 16.5.2021. (C.U. n. 71/2019).

Con reclamo in proprio il Calciatore Tommaso Martini impugna il provvedimento disciplinare che lo riguarda e che è così motivato: “Al termine della gara colpiva con un violento pugno allo stomaco l'Arbitro causandogli temporaneo dolore. Alla notifica offendeva e minacciava il D.G.. Dovevano intervenire i compagni per allontanarlo. La sanzione comminata viene considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettanti, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare episodi di violenza.“

Il reclamante ritiene illegittima la decisione assunta nei propri confronti perche basata su una descrizione dei fatti non veritiera dei quali fornisce la propria versione. A tal fine, dopo essersi soffermato sulle proprie qualità sportive e comportamentali il Martini esclude qualsiasi contatto fisico volontario con il D.G., affermando di averlo solo consigliato a ”cambiare sport” e aver, successivamente all’espulsione, polemizzato. L’intervento in questa fase dei compagni sarebbe stato rivolto esclusivamente a farlo desistere dal continuare nelle accese proteste. Contesta che il colpo allo stomaco, posto che sia avvenuto, sia stato violento stante l’assenza di qualsiasi reazione fisica di carattere istintivo da parte del D.G..(barcollare, piegarsi, indietreggiare o cadere). In conseguenza di ciò ritiene errata, in termini di applicazione e interpretazione dell’art. 19 la decisione non potendosi qualificare come violenta o minacciosa la condotta tenuta, richiamando a tal fine il disposto dell’art. 133 del c.p. applicato in una decisione della Giustizia Sportiva assunta nel (lontanissimo !) 1982. Sempre in termini di entità della sanzione ritiene errata l’applicazione al caso di specie dell’art. 11 bis, in luogo della lettera a) dell’art. 19/4,dovendosi qualificare la propria condotta come ingiuriosa o irriguardosa, affermando ancora che il G.S. ha errato nel non tener conto di tutta una serie di attenuanti che, a suo dire, sussistono. Chiede: - di essere ascoltato alla presenza del legale di fiducia che nomina n questa sede; - che siano acquisiti i rapporti gara degli assistenti; - l’audizione del D.G. e, eventualmente, un confronto con lo stesso. - allega le testimonianze di un compagno di squadra e di altre due persone che escludono qualsiasi comportamento violento da parte del Martini. In sede di audizione il reclamante non si è presentato delegando il proprio difensore di fiducia in tal senso il quale dopo aver preso atto del supplemento di rapporto richiesto dal Giudicante, argomenta in conformità alle eccezioni sollevate ed alle richieste riportate sul reclamo, ovvero: in tesi il proscioglimento del proprio assistito, in ipotesi la riduzione della sanzione che tenga conto dei parametri di commisurazione della pena prescritti dall’art. 133 c.p.. La Corte riunita in Camera di consiglio decide riferendosi preliminarmente alle richieste istruttorie per precisare: - si è data esecuzione all’audizione; - gli assistenti compilano i rapporti di gara in ordine a quei fatti che sono sfuggiti all’attenzione del D.G. e comunque il supplemento di questi è preminente sugli altri e comunque esaustivo. Nel caso di specie. Comunque essi hanno indicato un semplice “nulla da dichiarare”.; - l’audizione del D.G. viene effettuata – a discrezione del giudicante – solo nel caso di dubbi accertati e/o contraddizioni emerse nel procedimento, rimanendo comunque vietato ogni contradditorio o confronto con le parti (art. 34, c.5); - nel procedimento disciplinare ordinario non è prevista l’assunzione di testi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali, provveduto all’audizione della parte reclamante tramite il suo legale di fiducia, passa in decisione. La descrizione dell’episodio non appare chiara stante il contrasto esistente tra il violento pugno allo stomaco senza conseguenze fisiche, il dolore temporaneo e la mancanza di caduta o quantomeno di barcollamento del D.G. A prescindere dall’essere il richiamo all’art. 133 c.p. non pertinente al giudizio disciplinare sportivo, sia per l’autonomia di questo che e soprattutto per quanto previsto dal 1 comma dell’art.16 del C.G.S. in tema di attenuanti ed aggravanti, si ricorda che l’Arbitro ha affermato con il rapporto confermando con il supplemento di: a) essere stato colpito dal Martini volontariamente; b) aver avvertito, di conseguenza, un temporaneo dolore; c) di essere stato dopo tale episodio offeso e minacciato dal calciatore. Il fatto quindi è accertato e compito della Corte è determinare il quantum della sanzione. In particolare il Collegio denota una fondamentale diversità della versione arbitrale fornita nel supplemento di rapporto rispetto a quello originario. Nel secondo infatti, la frase regina del testo riporta testualmente:” …mi ha colpito volontariamente con un pugno all’altezza dello stomaco…” mentre nel primo testo si legge: ”mi colpiva in modo violento con un pugno all’altezza dello stomaco…”.

Orbene nel secondo scritto è scomparsa la dicitura:“…in modo violento”. che è stata sostituita con quella: “…volontariamente” il che denota una sorta di attenuante rispetto alla prima in quanto l’azione è stata sicuramente volontaria ma non è chiaro quanto lesiva. Dubbi circa la reale portata dell’azione del Martini si rinvengono inoltre nelle conseguenze del gesto: causa ed effetto sono poco chiare in quanto se il colpo è stato tale da essere definito “violento” ben difficilmente lo stesso non ha causato danni all’arbitro il quale riferisce un “dolore temporaneo, senza farmi cadere a terra”. Inoltre, gli assistenti nel loto rapporto hanno indicato “nulla da segnalare” il che rende più deboli le affermazioni del D. G. E’ comunque certamente applicabile l’art. 11 bis perché il contatto fisico si è verificato ed esso era finalizzato – stante la descrizione fattane –a causare una lesione personale ed inserita in un’attività impetuosa e incontrollata. Da quanto esposto la Corte, pur rilevando acclarata l’azione volontaria del Martini, anche sulla base delle dichiarazioni dell’arbitro circa le conseguenze dirette del fatto, ritiene di dove rimodulare la sanzione inflitta dal G.S. come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo, cassa la decisione del G.S. e squalifica il sig. Martini Tommaso fino al 16/07/2020. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

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