C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D. Viciomaggio Avverso Squalifica Undini Tommaso fino Al 30\11\2019 (C.U. N. 73 Del 30\5\2019)
Reclamo A.S.D. Viciomaggio Avverso Squalifica Undini Tommaso fino Al 30\11\2019 (C.U. N. 73 Del 30\5\2019)
Propone rituale reclamo l’ASD Viciomaggio avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Si dirigeva verso il DG velocemente e, impattando su di un compagno che si trovava di fronte all’arbitro, glielo spingeva addosso tanto che quest’ultimo inevitabilmente lo urtava. Di poi offendeva il DG”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, non contesta l’episodio, tuttavia ritiene che la dinamica del contatto tra i due calciatori e, successivamente nei confronti del DG, sia stato frutto di un eccesso di foga nella protesta da parte del calciatore, il quale correndo velocemente non riusciva ad interrompere il proprio impeto urtando il compagno e causando un “effetto domino” che coinvolgeva il DG, ma in modo del tutto involontario ed in assenza di qualsivoglia intento violento. La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento asserisce di condividere le circostanze dedotte dalla reclamante poichè “rispondenti a verirtà”. Precisa che l’intento dell’Undini era solo di protesta scomposta ed esclude con certezza che il calciatore abbia spinto il compagno cercando di causare uno scontro tra costui e l’arbitro stesso. Esclude quindi ogni intento violento o lesivo da parte del calciatore. A seguito del supplemento questa Corte ritiene che il comportamento dell’Undini sia riconducibile ad una condotta incauta e sguaiata, ma non intenzionale e violenta, inoltre non ha cagionato alcun danno al DG, il quale è stato attinto da altro calciatore per una sorta di effetto domino.
Il comportamento è dunque da censurare, ma solo sotto l’aspetto dell’imprudenza e, naturalmente sotto l’aspetto delle successive offese. La sanzione del primo giudice, soprattutto alla luce di quanto precisato dall’arbitro nel supplemento, appare quindi sproporzionata e va conseguentemente e fortemente ridotta nei termini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La C.A.S.T. accoglie il reclamo riduce la squalifica a mesi 2 fino al 30 luglio 2019 ed ordina restituirsi la tassa relativa.