C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 17 del 13/09/2018 – Delibera – 37 / P – Stagione Calcistica 2017/2018 – Deferimento a carico di:
37 / P – Stagione Calcistica 2017/2018 – Deferimento a carico di: - Corsi Paolo, Allenatore, tesserato all’epoca dei fatti per l’U.S.D. San Marco Avenza, chiamato a rispondere della violazione degli articoli: 1 bis, c. 1, del C.G.S. e 38, c. 2, del Regolamento del Settore Tecnico; - la Società U.S.D. San Marco Avenza, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S.. Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Massa Carrara ha trasmesso alla Procura Federale il fascicolo relativo alla gara Filvilla – San Marco Avenza, disputata in data 14/4/2017 nell‟ambito del Campionato “Esordienti Fair Play”, ritenendo non rientrare nell‟ambito di propria competenza alcuni episodi indicati dal D.G. e accaduti nel corso della gara, ha trasmesso gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti del caso. L‟Ufficio, assunte a verbale le dichiarazioni del Corsi e di altri due tesserati, ha disposto il deferimento in epigrafe contestando all‟Allenatore di aver tenuto “comportamento gravemente irriguardoso” nei confronti del Tutor dell‟Arbitro, alla Società la responsabilità oggettiva di cui all‟art. 4, c. 2, del C.G.S.. Provvedimento assunto sulla base della seguente delibera assunta dal G.S.T: competente: “Per comportamento irriguardoso verso il D.g., alla notifica si rifiutava di uscire e solo dopo ripetuti inviti da parte dei propri giocatori e dirigenti si allontanava. Sanzione aggravata in virtù del livello giovanile dei calciatori che debbono vedere nella figura dirigenziale e dell‟allenatore in particolare, un preciso punto di riferimento in tema di insegnamento sportivo. (sanzionato come da provvedimento in C.U. n. 39/2017 della D.P di Massa Carrara, n.d.r). Per quanto accaduto e trascritto dal D.G. nell‟allegato al rapporto di gara, essendo alcuni accadimenti non competenti a quest‟Ufficio, il G.S.T. dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza”. Questo il fatto. L‟Arbitro della gara segnalava sul rapporto di gara che al 16^ del III tempo il Corsi dopo avergli rivolto frase irriguardosa, causata dall‟aver questi ritenuto errate alcune decisioni tecniche, si “scagliava” contro il Tutor, che si trovava sul campo per destinazione tra le due panchine, offendendolo e minacciandolo. Espulso in conseguenza di tale duplice comportamento usciva dal campo, dopo aver resistito al provvedimento per circa tre minuti, solo a seguito dell‟intervento di calciatori e dirigenti della propria Società.
In sostanza il G.S.T., decidendo, ha ritenuto di dover sanzionare unicamente il comportamento tenuto dal Corsi nei confronti dell‟Arbitro della gara e non quello che, nello stesso contesto, l‟Allenatore ha tenuto verso il Tutor. Questo Collegio, pur essendo del parere che il G.S.T. fosse legittimato a decidere sull‟intero comportamento del Corsi e non solo sulla parte di esso tenuto nei confronti dell‟Arbitro, è pertanto chiamato a decidere unicamente sull‟ultimo punto del provvedimento sopra indicato. Si osserva in proposito che quanto addebitato al Corsi riguarda fatti avvenuti in un unico contesto riferiti a due soggetti tesserati federali: il D.G. ed il suo Tutor il quale, come si evince da quanto disposto dagli artt. 23 e 42 del Regolamento A.I.A. (all. A) nonchè 14, c. 5, dell‟allegato B del medesimo Regolamento, è tesserato Federale a tutti gli effetti provenendo dalla Categoria degli Osservatori Arbitrali. Il rinvio degli atti alla Procura Federale, comunque, legittima il Collegio – anche in virtù del principo di afflittività della sanzione, cardine dell‟attività disciplinare – ad esaminare il deferimento proposto assumendo gli eventuali provvedimenti disciplinari connessi, per cui, ricevuti gli atti ed accertata l‟esistenza in essi della copia dell‟avvenuta comunicazione di conclusioni delle indagini, effettuata dalla Procura in data 17 maggio 2018, ha disposto la convocazione delle parti per la data odierna. Sono pertanto oggi presenti i Signori: - Corsi Paolo; - Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, per la Procura Federale. In apertura di dibattimento il Signor Corsi, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell‟accordo tra essi intervenuto in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l‟efficacia dell‟accordo raggiunto. Il dibattimento prosegue nei confronti della Società U.S.D. San Marco Avenza. La Procura Federale, tramite l‟Avvocato Cristaudo, chiede la conferma del deferimento rilevando che le violazioni contestate emergono sia da quanto indicato dal D.G. in sede di rapporto di gara, che dal Tutor dell‟Arbitro di fronte al rappresentante della Procura Federale che ne ha raccolto le deposizioni. Chiede quindi che il Tribunale commini alla Società San Marco Avenza, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell‟ammenda di € 600,00 (seicento). Nessuna azione a difesa è stata esplicata dall Società per cui, chiuso il dibattimento, il Collegio si riunisce per la decisione in Camera di consiglio. L‟esame degli atti nonchè la definizione ex art. 23 del C.G.S. confermano la sussistenza della responsabilità oggettiva della Società, quale prevista dall‟art. 4, comma 2, del C.G.S.; il Collegio è quindi chiamato a pronunciarsi sull‟entità della sanzione da comminare. L‟analisi dei fatti accaduti, unitamente all‟esame della decisione già assunta dal G.S. in ordine ad essi, fa ritenere eccessiva al Collegio la richiesta formulata dalla Procura Federale che, P.Q.M. infligge alla Società U.S.D. San Marco Avenza la sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta). Dispone applicarsi nei confronti dell‟Allenatore la sanzione della squalifica per giorni 20 (venti) sulla sanzione base determinata in giorni 30 (trenta).