C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 06/12/2018 – Delibera – 07 / P – Stagione Sportiva 2018/2019 Deferimento della Procura Federale a carico di:

07 / P - Stagione Sportiva 2018/2019 Deferimento della Procura Federale a carico di: - Bertoni Luca, Calciatore, tesserato all’epoca dei fatti per la Società G.S.D. San Sisto Pisa ovest, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1 e 5, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S. e 39 e 43, c. 1 e 6, delle N.O.I.F.. Il G.S.T. presso la Delegazione di Lucca accoglieva, con provvedimento riportato sul C.U. n. 20 in data 2.11.2017, il reclamo proposto dal F.C. Fornacette Casarosa A.S.D. che impugnava la regolarità della gara disputata in data 14.10.2017 contro la Società S. Sisto Pisa Ovest, avendo quest‟ultima utilizzato il Calciatore Luca Bertoni in posizione irregolare in quanto calciatore svincolato e non tesserato al momento della gara. Il provvedimento veniva appellato dalla Società soccombente innanzi la Commissione Sportiva di Appello Territoriale della Toscana che, dopo ampia istruttoria, respingeva il gravame disponendo l‟invio degli atti alla Procura Federale prospettando l‟ipotesi dell‟esistenza di ulteriori violazioni delle norme federali. L‟Ufficio in sede requirente, rilevato che dagli atti trasmessi dal Giudice di Appello Toscano è emerso che oltre al Bertoni potevano aver preso parte a gare, per conto della Società San Sisto Pisa Ovest, altri calciatori in assenza di regolare tesseramento, ha acquisito le distinte di tutte le gare del Campionato Provinciale Juniores di Lucca disputate tra il 23.9.2017 ed il 9.12.2017 e, confrontando la data di ciascuna di esse con le singole richieste di tesseramento, ha accertato che: - Bertoni Luca, ha partecipato a tutte le dodici gare disputate nel periodo preso in esame in posizione irregolare perché tesserato per la Società San Sisto solo a decorrere dal 9.01.2018; - Panicucci Andrea, tesserato dalla Società S. Sisto con decorrenza 23.10.2017, ha partecipato in posizione irregolare a cinque delle suddette gare. La Procura ha altresì rilevato dai medesimi atti i nominativi dei Dirigenti accompagnatori della squadra e del Presidente della Società provvedendo a notificare – in data 11/06/2018 – a ciascuno dei tesserati inquisiti (Calciatori, Dirigenti e Società) l‟avviso di conclusione delle indagini, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 32 ter,c. 4, del C.G.S.. A tale notifica faceva seguito l‟istanza di definizione concordata, di cui all‟art. 32 sexies del richiamato Codice, da parte dei Dirigenti: - Barbuti Maurizio, in qualità di Dirigente accompagnatore e Presidente della Società; - Cattani Stefano, Pratali Fabio e Barsotti Fabio, Dirigenti Accompagnatori; - Panicucci Andrea, Calciatore; nonché della Società San Sisto Pisa Ovest A.S.D., per cui il deferimento è stato proposto unicamente nei confronti del Calciatore Luca Bertoni. A seguito di formale conocazione sono presenti all‟odierna adunanza: - il Calciatore deferito assistito e rappresentato, in quanto minore, dalla madre esercente la potestà genitoriale; - il Sostituto Procuratore Federale, Avvocato Tullio Cristaudo. In apertura di dibattimento il Calciatore Luca Bertoni – che su esplicita domanda afferma di non essere, alla data odierna, tesserato federale – unitamente al rappresentante della Procura Federale informa il Collegio dell‟accordo, tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione di fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l‟efficacia dell‟accordo raggiunto. P.Q.M. dispone l‟applicazione nei confronti del Calciatore Luca Bertoni della squalifica per 7 (sette) giornate di gara determinata sulla richiesta di applicazione di una sanzione base di 10 (dieci) giornate di gara. La sanzione decorrerà dalla data del nuovo tesseramento avendo il Calciatore affermato di non essere, alla data odierna, tesserato. Dichiara l‟estinzione del procedimento.

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