C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 28/12/2018 – Delibera – 10 / P / – Deferimento della Procura Federale a carico di: – Ferretti Armando, Presidente all’epoca dei fatti dell’allora F.C. Marina La Portuale A.S.D., oggi A.S.D. Montignoso F.C., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione agli artt. 8, commi 9 e 15, del C.G.S. e 94 ter, c. 13, delle N.O.I.F. – la Società A.S.D. Montignoso, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, c. 1, del C.G.S..
10 / P / - Deferimento della Procura Federale a carico di: - Ferretti Armando, Presidente all’epoca dei fatti dell’allora F.C. Marina La Portuale A.S.D., oggi A.S.D. Montignoso F.C., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione agli artt. 8, commi 9 e 15, del C.G.S. e 94 ter, c. 13, delle N.O.I.F. - la Società A.S.D. Montignoso, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, c. 1, del C.G.S.. Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta in data 30.11.2017 ha accolto il ricorso prodotto dal Signor Marco del Medico tendente ad ottenere da questa la corresponsione del premio di tesseramento annuale che, pattuito con l’allora Società F.C. Marina La Portuale divenuta nel corso della presente stagione A.S.D. Montignoso, non è stato mai percepito. Della decisione il Collegio informava la Società soccombente e, p.n., il ricorrente ed il C.R.T., avvertendola che in caso di inadempienza entro 30 giorni dalla comunicazione si sarebbero rese applicabili le sanzioni previste dal C.G.S.. Il Comitato Regionale Toscano, trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento e non avendo ricevuto l’attestazione dell’avvenuto pagamento entro i termini stabiliti, ne ha dato notizia alla Procura Federale. Effettuata in data 17 settembre u.s. la notifica alle parti dell’avviso di conclusione delle indagini, l’Ufficio inquirente ha disposto il deferimento in esame. Convocate le parti per la discussione sono oggi presenti: - la Società A.S.D. Montignoso, rappresentata dal Presidente, Signor Giovanni Nepori; - è assente il Signor Armando Ferretti, Presidente dell’allora Società F.C. Marina La Portuale A.S.D.; - la Procura Federale in persona del Sostituto Procuratore, Avvocato Tullio Cristaudo. Ad inizio dibattimento la Procura Federale, come sopra rappresentata, considerato che la violazione contestata è stata accertata con prova documentale chiede che, riconosciuto il deferimento, vengano inflitte: - al Signor Ferretti Armando, nella sua qualità di Presidente all’epoca dei fatti della Società Marina La Portuale, l’inibizione per 3 (tre) mesi - alla Società Montignoso, già F.C. Marina La Portuale A.S.D., la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di € 600,00 (seicento) nonché la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza. Il Presidente Nepori, intervenendo in difesa della A.S.D. Montignoso, dichiara essere la Società che rappresenta completamente estranea alla vicenda perchè trattasi di violazione commessa dal precedente Consiglio. Precisa ancora che il Consiglio Direttivo di essa, costituito in data 1.7.2018, ha provveduto immediatamente (ovvero il 5.7.2018) al pagamento della somma indicata dal Collegio Arbitrale, € 3.204,00, mediante addebito sul proprio conto presso il C..R.T. e mettendola, quindi, a disposizione dell’allenatore Del Medico. Chiede che nel decidere il Collegio tenga conto del comportamento fattivo tenuto e deposita la documentazione relativa all’adempimento. Decidendo il Collegio osserva preliminarmente che il deferimento deve essere accolto per quanto riguarda il Presidente dell’epoca, Armando Ferretti, il quale ha violato la normativa federale non adempiendo alla decisione, avente carattere definitivo, del Collegio Arbitrale che ha accertato i fatti, per cui egli è passibile di sanzione. Di tale inadempimento viene chiamata a rispondere anche la Società Montignoso, già Marina La Portuale, in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra la medesima ed il suo Presidente, configurandosi la responsabilità di essa, ex art. 4, c. 1, nel momento in cui il suo legale rappresentante agisce in maniera sia attiva che omissiva. Ciò premesso, questo Tribunale rileva che la difesa della Società Montignoso è incentrata da un lato, sull’essere stata la violazione commessa da altro Ente diverso da quello al quale è stata contestata, dall’altro dall’avere il nuovo Consiglio della Società immediatamente adempiuto alla decisione del Collegio Arbitrale. Inoltre, nel caso di specie, tra le due Società (F.C. Marina La Portuale A.S.D., e A.S.D. Montignoso F.C.) non vi è alcuna soluzione di continuità, essendosi trattato non già della costituzione di un nuovo ente, ma di un semplice cambio di denominazione sociale come si rileva dall’esame del sistema AS 400 dal quale risulta che la Società Montignoso ha conservato il medesimo numero di matricola del F.C. Marina La Portuale A.S.D. (64153) e che il nuovo Consiglio è composto per 10/18 dagli stessi Consiglieri in carica nella Società Marina La Portuale.
Né può sottacersi il fatto che, nel caso di subentro ad altra, una società diviene titolare di tutti i rapporti attivi e passivi preesistenti per cui l’A.S.D. Montignoso non può che subire le conseguenze dell’inadempimento della Società Marina La Portuale, nei suoi confronti, quindi, trova piena applicazione il disposto dell’art. 4, c. 1.. Corretto e coerente appare il versamento, da parte dell’A.S.D. Montignoso all’Allenatore, del compenso pattuito dal F.C. Marina La Portuale A.S.D.. P.Q.M. Il T.F.T. della Toscana infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - al Signor Ferretti Armando, quale legale rappresentante – all’epoca dei fatti – della Società F.C. Marina La Portuale, l’inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società F.C. Marina La Portuale A.S.D., oggi A.S.D. Montignoso, la penalizzazione di punti 1 (uno) nella classifica del campionato di competenza in corso, oltre all’ammenda di € 200,00 (duecento).
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