C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 23/03/2019 – Delibera – 12 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico di:

 

12 / P - Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico di: - Bigarani Fausto, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi; - Menconi Mattia, Calciatore, - Scaletti Angelo, Allenatore, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S; - Galloni Federico, Calciatore, cui è contestata la violazione dell’art 1 bis, commi 1 e 3, del C.G.S.; - A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, c. 2 e 3, del C.G.S.. Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Lucca, nell’esaminare gli atti della gara disputata in data 10.2.2018 tra le Società Oltre Serchio A.S.D. e Atletico Carrara dei Marmi nell’ambito del Campionato Allievi della Provincia e dopo aver preso i conseguenti provvedimenti disciplinari, rilevava che la gara era stata sospesa definitivamente dall’arbitro a causa di una colluttazione nata ad opera di più di cinque calciatori della Società Atletico Carrara che, al fine di non farsi riconoscere, si toglievano le maglie di gioco. Inoltre, il Calciatore Braconi della Società Oltre Serchio veniva colpito più volte, dopo essere stato gettato a terra, da un calciatore avversario non identificato. L’impossibilità di identificare sia i calciatori coinvolti nella colluttazione sia l’autore della violenza nei confronti del Braconi, al fine di assumere i relativi provvedimenti disciplinari, lo ha indotto a trasmettere gli atti alla Procura Federale la quale, nell’ambito dell’attività istruttoria compiuta, ha ritenuto che: - effettivamente alcuni calciatori dell’Atletico Carrara hanno dato avvio alla colluttazione e che, per non farsi riconoscere, si sono tolti le maglie; - il Calciatore Menconi Mattia, afferrava per il collo il Braconi e, dopo averlo fatto cadere, gli sferrava un calcio alla testa; - l’Allenatore Scaletti Angelo, per quanto squalificato, si introduceva sul terreno di giuoco per uscirne subito dopo; - il Presidente della Società Bigarani Fausto non ha assunto alcuna iniziativa indirizzata al prevenire o evitare i fatti accaduti. Il deferimento riguarda anche il Calciatore Galloni Federico, Capitano della squadra che, benché ripetutamente avvisato, non ha risposto alle convocazioni del rappresentante della Procura Federale. Tali fatti hanno indotto la Procura a proporre il presente deferimento a carico dei tesserati indicati, nulla contestando agli altri calciatori perché già sanzionati dal G.S.T.. Per effetto di quanto disposto dall’art. 4 del C.G.S. viene deferita anche la Società, chiamata rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. All’avvenuta notifica dell’atto di conclusione delle indagini, ha fatto seguito unicamente una memoria difensiva da parte del Calciatore Menconi. Il Collegio, eseguite le rituali comunicazioni, dà atto della presenza di : - Bigarani Fausto in proprio e quale legale rappresentante della Società; - Scaletti Angelo, entrambi rappresentati dal Dirigente Signor Michele Piccini come da deleghe contestualmente depositate; - Menconi Mattia, minore, rappresentato dal padre Signor Enrico quale esercente la potestà genitoriale, ed assistito dal legale di fiducia che ha depositato nei termini memoria a difesa; E’ assente Galloni Federico per quanto ritualmente avvisato La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo. Preliminarmente il Collegio mette a disposizione del Sostituto Procuratore la memoria fatta pervenire dalla difesa di Menconi che non risulta trasmessa all’Ufficio. L’Avvocato Cristaudo, presone atto, si oppone. In apertura di dibattimento i Signori Bigarani Fausto, in proprio e n.n., e Scaletti Angelo unitamente al rappresentante della Procura Federale informano, tramite il loro delegato, il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. Il dibattimento prosegue nei confronti del Calciatori Menconi e Galloni. Il rappresentante della Procura Federale chiede la conferma del deferimento proposto nei confronti di entrambi assumendo quanto segue: - la colpevolezza del Calciatore Menconi emerge dalle affermazioni del Presidente della Società Oltre Serchio e del Calciatore Braconi di questa Società da lui colpito. Ritiene, di conseguenza, non credibili le dichiarazioni rese a difesa dal calciatore per cui, in accoglimento del proposto deferimento, chiede che gli venga inflitta la squalifica per mesi 6 (sei). Con riferimento al Calciatore Galloni Federico, rileva che l’addebito mossogli trova fondamento nella duplice convocazione, effettuata nei modi previsti, rimasta sena esito. Chiede applicarsi nei suoi confronti la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno). Al rappresentante della Procura replica il legale di fiducia del calciatore Menconi, il quale ribadisce quanto già affermato in sede di conclusione delle indagini e con la memoria depositata. Ritiene assolutamente indeterminata la colpa del proprio assistito rilevando che il Braconi dice cose diverse da quanto affermato dalla Procura Federale, soprattutto con riferimento alla dinamica dell’episodio di violenza a carico di detto calciatore. Afferma che non esiste alcuna prova che a colpire il Braconi sia stato il proprio assistito come appare evidente dal rapporto di gara nel quale il D.G. dichiara espressamente che a colpire sia stato un calciatore non identificato. Nel chiedere che venga rilevato indenne da ogni accusa chiede che sia ascoltato direttamente il Calciatore il quale, a sua volta conferma, punto per punto, quanto già dichiarato in sede istruttoria. Il Tribunale, rilevato che il Calciatore Galloni, assente, non ha effettuato alcuna difesa, riunitosi in Camera di consiglio così decide. Il Deferimento si fonda sulle dichiarazioni del Presidente della Società Oltre Serchio il quale, nella denuncia inviata sia al Presidente della Delegazione Provinciale che al G.S.T. di Lucca, non riferisce “de relato” ,né dichiara di avere assistito ”de visu”, ai fatti, limitandosi al ritenere doveroso mettere al corrente dell’accaduto i due Organismi. Appare singolare che detta lettera è priva di data e che, contrariamente a quanto affermato, essa non è mai stata indicata alla Procura Federale che ne aveva fatto espressa richiesta. Lascia anche perplessi la dichiarazione resa dal Braconi il quale afferma di essere stato afferrato per il collo da un calciatore avversario non meglio identificato e da questi scaraventato a terra e di essere stato colpito, proprio dal Menconi. Altro dubbio molto più fondato inoltre sorge, esclusivamente ai fini del giudizio disciplinare sportivo, dal fatto che l’Arbitro della gara – unico teste a disposizione degli Organi della Disciplina Sportiva nei procedimenti – abbia identificato ben nove tesserati della Società Atletico Carrare dei Marmi colpevoli di violazioni disciplinari, avendo solo visto, con riferimento all’episodio in esame, il Braconi “cadere a terra colpito da una serie di calci da un avversario non identificato”. A fronte di tali dubbi, che non possono che giovare all’incolpato (in dubio pro reo) il Collegio deve evidenziare che dalle risultanze dibattimentali emerge un unico dato certo quale quello rappresentato dalle dichiarazioni coerentemente rese dal Menconi nell’arco dell’intero procedimento. Egli infatti afferma di essere deliberatamente intervenuto in una rissa e di aver colpito qualcuno degli avversari o fors’anche un proprio compagno, fatto irrilevante agli effetti della contestazione di una violenza fisica, con ciò ammettendo di aver violato le norme comportamentali previste dal C.G.S.. Detto comportamento determina l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Rito. Per quanto riguarda il Calciatore Galloni Federico, non presente al dibattimento, il Collegio ha così ricostruito l’iter delle notifiche effettuate nei suoi confronti: - l’atto di deferimento è stato notificato, ed accettato in data 21.1.2019, presso la sede della Società A.S.D. Romagnano Calcio la quale, su richiesta di questo Tribunale ha comunicato, in data 26.2.2019, che il ragazzo si è reso irreperibile fin dallo scorso mese di agosto non rispondendo neanche alle chiamate telefoniche dell’Allenatore. Fornisce, comunque, diligentemente il recapito telefonico e l’indirizzo di e-mail del calciatore; - la raccomandata contenete la comunicazione della data di udienza, indirizzata all’effettivo recapito del calciatore è stata restituita, in data 6 marzo c.a., con la dicitura “compiuta giacenza” per cui è da considerarsi valida a tutti gli effetti. Deve ancora il giudicante precisare che, rintracciato telefonicamente dalla Segreteria di questo Tribunale per non aver ritirato la raccomandata contenente la comunicazione dell’udienza, il Calciatore ha dichiarato, pur non presentandosi oggi, di intendere partecipare al dibattimento. Il Calciatore, quindi, è stato edotto dalla comunicazione della conclusione delle indagini nonché della data di effettuazione del dibattimento a suo carico consentendo così a questo Tribunale di sanzionarlo per la violazione di quanto disposto dall’art. 1bis, c.3, del C.G.S.). P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, in accoglimento del deferimento, infligge: - a Menconi Mattia, Calciatore, la squalifica per 5 giornate - a Galloni Federico, Calciatore, la squalifica per 1 (un) mese; dispone, per quanto previsto dall’art. 23 del C.G.S., l’applicazione delle seguenti sanzioni: - a Bigarani Fausto, l’inibizione per giorni 40 (quaranta); - a Scaletti Angiolo, la squalifica per giorni 20 (venti); - alla Società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi la sanzione pecuniaria dell’ammenda nell’ammontare di € 200,00 (duecento). Dichiara chiuso il dibattimento.

 

 

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