C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 24/04/2019 – Delibera – Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti della Società U.S.D. Virtus Poggioletto alla quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 4, c. 2, del C.G.S. per aver alcuni calciatori della Categoria Allievi della Società profferito frasi offensive nei confronti del D.G. della gara Ricortola/Pietrasanta Calcio disputata, in data 9/12/2017, nell’ambito del Campionato provinciale Giovanissimi. L’Arbitro della gara Ricortola / Pietrasanta Calcio, disputata in data 9.12.2017 per il Campionato Giovanissimi organizzato dalla Delegazione Provinciale di Massa Carrara, ha indicato sul proprio rapporto che alcuni calciatori della squadra Allievi della Società Virtus Poggioletto lo hanno ripetutamente offeso nel corso della gara che stava arbitrando. Nessuno di detti Calciatori, presenti all’esterno del terreno di gioco perché in attesa di disputare la propria gara, è stato identificato ma ne è stata riconosciuta l’appartenenza sportiva alla Società Poggioletto in virtù delle divise sociali da essi indossate. Il G.S. Territoriale, nell’impossibilità di comminare singole sanzioni, ha trasmesso, per quanto di competenza, gli atti alla Procura Federale la quale, dopo aver ascoltato l’Arbitro e cinque tesserati della Società Poggioletto, ha disposto il deferimento. Rilevata l’esistenza in atti della comunicazione della conclusione delle indagini, il Collegio ha convocato le parti per la data odierna accertando la presenza della Procura Federale in persona del Sostituto Avvocato Marco Stefanini, mentre nessuno è presente per la Società Virtus Poggioletto. In apertura di dibattimento il rappresentante della Procura Federale, affermando essere il deferimento fondato perché basato sulle dichiarazioni rese dal D.G. in sede di rapporto gara, chiede che alla Società venga inflitta la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di € 300,00 (trecento).
Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti della Società U.S.D. Virtus Poggioletto alla quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 4, c. 2, del C.G.S. per aver alcuni calciatori della Categoria Allievi della Società profferito frasi offensive nei confronti del D.G. della gara Ricortola/Pietrasanta Calcio disputata, in data 9/12/2017, nell’ambito del Campionato provinciale Giovanissimi. L’Arbitro della gara Ricortola / Pietrasanta Calcio, disputata in data 9.12.2017 per il Campionato Giovanissimi organizzato dalla Delegazione Provinciale di Massa Carrara, ha indicato sul proprio rapporto che alcuni calciatori della squadra Allievi della Società Virtus Poggioletto lo hanno ripetutamente offeso nel corso della gara che stava arbitrando. Nessuno di detti Calciatori, presenti all’esterno del terreno di gioco perché in attesa di disputare la propria gara, è stato identificato ma ne è stata riconosciuta l’appartenenza sportiva alla Società Poggioletto in virtù delle divise sociali da essi indossate. Il G.S. Territoriale, nell’impossibilità di comminare singole sanzioni, ha trasmesso, per quanto di competenza, gli atti alla Procura Federale la quale, dopo aver ascoltato l’Arbitro e cinque tesserati della Società Poggioletto, ha disposto il deferimento. Rilevata l’esistenza in atti della comunicazione della conclusione delle indagini, il Collegio ha convocato le parti per la data odierna accertando la presenza della Procura Federale in persona del Sostituto Avvocato Marco Stefanini, mentre nessuno è presente per la Società Virtus Poggioletto. In apertura di dibattimento il rappresentante della Procura Federale, affermando essere il deferimento fondato perché basato sulle dichiarazioni rese dal D.G. in sede di rapporto gara, chiede che alla Società venga inflitta la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di € 300,00 (trecento).
Chiusa la fase dibattimentale il Collegio rileva che l’intero impianto accusatorio si basa sulle dichiarazioni del D.G. il quale, escludendo qualsiasi episodio pregresso che possa aver causato il profferimento delle offese, ritiene che le frasi siano state pronunciate dai calciatori (suoi coetanei, n.d.r.) “per puro loro divertimento”, con ciò escludendo qualsiasi deliberato intento offensivo. Anche per la tipologia delle frasi indirizzategli, il Collegio ritiene essersi trattato di una bravata tra ragazzi che si conoscono più che di una chiara e deliberata intenzione di offendere. Tuttavia deve essere ben chiaro, a quei calciatori in particolare – in quanto appartenenti alla Categoria Allievi – e a tutti i tesserati in generale, che in nessun caso è consentito di rivolgere offese a chicchessia e meno che mai, nell’ambito sportivo, all’Arbitro al quale deve essere portato non solo il rispetto generalmente dovuto nell’ambito del convivere civile, ma anche quello derivante dalla sua figura istituzionale. E’ indubbio che la violazione di detti principi coinvolge la responsabilità della Società di appartenenza dei singoli alla quale compete, oltre all’insegnamento delle nozioni tecniche del calcio, anche quello con queste collegate del pieno rispetto delle regole federali. Il deferimento deve essere accolto tenendo comunque conto, al fine di determinare la sanzione, del contesto in cui l’episodio è avvenuto e della tipologia delle espressioni usate. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge all’U.S.D. Virtus Poggioletto la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 100,00 (cento).
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