C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – 22 / P – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Andrea Borracelli, Presidente all’epoca dei fatti della Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 19, c. 2, lettera a) del C.G.S.; – A.S.D. Atletico Grosseto 2015 per la conseguente responsabilità oggettiva. La segnalazione anonima ricevuta dal G.S.T. di Grosseto e trasmessa dal C.R.T., ha indotto la Procura Federale a porre in essere un’attività istruttoria volta ad accertare la fondatezza della denuncia. A tal fine, poichè la denuncia era riferita alla sottoscrizione di un atto avente rilevanza agli effetti federali da parte di soggetto inibito, quell’Ufficio ha provveduto ad acquisire sia il documento sia le dichiarazioni dei sottoscrittori rilevando in tal modo l’avvenuta violazione di norme federali. Questo lo svolgersi dei fatti. In data 31.5..2018 il T.F.T. della Toscana infliggeva al Signor Andrea Borracelli la inibizione a partecipare ad attività federali per la durata di un anno. In data 22 giugno del medesimo anno il social Facebook della Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015 pubblicava due foto che evidenziavano l’accordo intercorso tra i legali rappresentanti delle Società Atletico Grosseto e A.S.D. Giovani Calciatori finalizzato a consentire ai giovani calciatori di quest’ultima Società l’uso delle attrezzature sportive dell’Atletico Grosseto.
22 / P – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: - Andrea Borracelli, Presidente all’epoca dei fatti della Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 19, c. 2, lettera a) del C.G.S.; - A.S.D. Atletico Grosseto 2015 per la conseguente responsabilità oggettiva. La segnalazione anonima ricevuta dal G.S.T. di Grosseto e trasmessa dal C.R.T., ha indotto la Procura Federale a porre in essere un’attività istruttoria volta ad accertare la fondatezza della denuncia. A tal fine, poichè la denuncia era riferita alla sottoscrizione di un atto avente rilevanza agli effetti federali da parte di soggetto inibito, quell’Ufficio ha provveduto ad acquisire sia il documento sia le dichiarazioni dei sottoscrittori rilevando in tal modo l’avvenuta violazione di norme federali. Questo lo svolgersi dei fatti. In data 31.5..2018 il T.F.T. della Toscana infliggeva al Signor Andrea Borracelli la inibizione a partecipare ad attività federali per la durata di un anno. In data 22 giugno del medesimo anno il social Facebook della Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015 pubblicava due foto che evidenziavano l’accordo intercorso tra i legali rappresentanti delle Società Atletico Grosseto e A.S.D. Giovani Calciatori finalizzato a consentire ai giovani calciatori di quest’ultima Società l’uso delle attrezzature sportive dell’Atletico Grosseto.
Rilevato che la sottoscrizione dell’accordo da parte del Borracelli violava il disposto dell’art. 19, c. 2, lettera a) del C.G.S., la Procura Federale ha provveduto a proporre a questo Tribunale, previa notifica agli interessati dell’atto di conclusione delle indagini, il deferimento evidenziato in epigrafe. Convocate le parti per la data odierna il Collegio dà atto della presenza del Signor Andrea Borracelli, in proprio e quale rappresentante dell’A.S.D. atletico Grosseto 2015, assistito dal proprio legale, nonchè dell’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto Procuratore Federale. In apertura di dibattimento l’Avvocato Cristaudo chiede la conferma del deferimento fondato sull’esame della scrittura sottoscritta, corroborata dalle dichiarazioni rese dai Presidenti delle due Società in sede di indagine. Chiede che vengano inflitte le seguenti sanzioni: - al Signor Borracelli Andrea l’inibizione per gg. 90 (novanta); - alla Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015 l’ammenda di € 900,00 (novecento). Il Signor Borracelli in replica alle richieste della Procura Federale nel confermare la sottoscrizione dell’accordo afferma di avere sottoscritto l’accordo in assoluta buona fede, facendo inoltre rilevare al Collegio come il documento sia del tutto privo di intestazione da parte delle Società e che esso non è stato mai depositato presso Organi ufficiali della Federazione. Ritiene pertanto che il documento non abbia alcuna ufficialità costituendo esso una semplice dichiarazione di intenti. In Camera di consiglio il Collegio decide. Quanto sottoscritto dalle parti costituisce un vero e proprio accordo concreto riguardante l’utilizzo delle strutture sportive di una società da parte di un’altra, accordo che indubbiamente dovrà essere ratificato, a norma dell’art. 19, c. 4, delle N.O.I.F., dal Comitato di appartenenza. La disposizione, comunque, non toglie al documento sottoscritto il carattere di un impegno che per le sue caratteristiche (concessione in uso degli impianti sportivi e la nomina di un supervisore tecnico che, tesserato per l’Atletico Grosseto, dovrà prestare la propria attività a favore per la Società Giovani Grosseto) ha valenza nell’ambito dell’attività federale ed in quanto tale sottoscritto in violazione dell’art. 19, c. 2, lettera a) del C.G.S.. Recita infatti detto articolo che: “La sanzione dell’inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale....” Il deferimento è quindi da accogliere. P.Q.M. Il T.F.T. della Toscana infligge: - al Presidente Borracelli Andrea la inibizione per gg. 90 (novanta); - alla Società Atletico Grosseto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del C.G.S., la sanzione della pena pecuniaria nell’ammontare di € 300,00 (trecento). Dichiara chiuso il dibattimento.
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