C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – 23 / P – Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Gabriel Bianchi al quale viene contestata la violazione dell’art 1 bis, c. 1, del C.G. in relazione all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F.. L’Art. 40 delle N.O.I.F., al comma 3, così statuisce: Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore. Il successivo comma 3bis prevede: Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico.

 

23 / P - Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Gabriel Bianchi al quale viene contestata la violazione dell’art 1 bis, c. 1, del C.G. in relazione all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F.. L’Art. 40 delle N.O.I.F., al comma 3, così statuisce: Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore. Il successivo comma 3bis prevede: Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico. Il Comitato del Settore Giovanile e Scolastico, ricevuta la richiesta di tesseramento in deroga presentata dalla Società A.S.D C.G.C Capezzano Pianore 1959 relativa al Calciatore Bianchi Gabriel conseguente al trasferimento del Calciatore dalla Società Polisportiva Margine Coperta S.S. D.A.R.L per la stagione 2018/2019, ha rilevato che detto Calciatore era stato tesserato nella stagione 2017/2018, per detta ultima Società, in assenza dell’autorizzazione richiesta dal citato articolo 40. L’Ufficio ha in particolare accertato, nell’esaminare gli atti, che il Bregu residente in Comune di Castelnuovo Magra (La Spezia) si tesserava – a far data dal 24/8/2017 – per la Società Polisportiva Immagine Coperta avente sede nel Comune di Massa e Cozzile (Pistoia) non comprovando la residenza del nucleo familiare in quaet’ultimo Comune e, in ogni caso, senza aver ricevuto il previsto nulla-osta da parte del Settore Giovanile e Scolastico. Di ciò il Comitato del S.G.S. informava la Procura Federale la quale, acquisita la documentazione relativa ai due tesseramenti ha notificato alle parti l’avviso di conclusione delle indagini. In quella sede la Società Margine Coperta ed il suo Presidente, riconoscendo la violazione commessa, presentavano istanza, accolta dalla Procura Genereale del C.O.N.I. in data 27.3.2019, per l’applicazione dell’art. 32 sexties mentre il difensore di fiducia del calciatore Bianchi presentava memoria al fine di “evidenziare la liceità della condotta del calciatore e, per quanto di conseguenza, della Sua famiglia”. La Procura Federale, non ritenendo esaustive le argomentazioni portate dal calciatore a propria difesa, lo ha deferito a questo Tribunale che ha fissato per la data odierna l’udienza di discussione. E’ assente il Calciatore Gabriel Bianchi, il quale è comunque rappresentato dal legale di fiducia in virtù di mandato depositato in precedenza. La Procura Federale è presente nella persona dell’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto Procuratore. Dando avvio al dibattimento l’Avvocato Cristaudo, rilevato che la violazione commessa è provata documentalmente, chiede la conferma del deferimento con conseguente applicazione nei confronti del deferito della sanzione della squalifica per una giornata di gara. Il difensore del Calciatore Bianchi, ribadendo quanto dedotto in sede di memoria pur riconoscendo fondata la tesi della Procura, addossa alla Società Margine Coperta la violazione compiuta ritenendo che il calciatore, per di più giovanissimo, debba essere esentato dall’obbligo di eseguire le formalità necessarie che sono a carico esclusivo deidirigenti della Società richiedente il tesseramento. Cita in tal senso sentenza del T.F.N.. Chiuso il dibattimento il Collegio decide. Il C.G.S., compendio di norme che regola il comportamento e l’attività dei tesserati, trova applicazione al caso di specie attraverso: - l’art. 2 (Applicabilità e conoscenza delle regole) che, al comma 2, stabilisce che : l'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto;” - l’art. 3 (Responsabilità delle persone fisiche) il quale prevede che“Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione” E’ sulla base di tali disposizioni che questo Tribunale si è sempre espresso accogliendo i deferimenti relativi ai casi di specie sanzionando società, dirigenti ed anche i calciatori. Ha infatti il Collegio ritenuto costantemente – sulla scia di decisioni assunte da qualsiasi Organo della D.S. in ambito nazionale – che ciascun calciatore con la sottoscrizione della richiesta di tesseramento si impegna ad osservare rigorosamente tutte le norme federali e quindi la violazione di una qualsiasi di esse deve essere opportunamente sanzionata. D’altra parte le fasi del tesseramento (produzione della documentazione da parte del tesserando, controllo di essa ed inoltro agli Organi competenti da parte dell’Ente) coinvolgono calciatore e società che quindi rispondono congiuntamente delle eventuali violazioni. Il deferimento è quindi fondato. P.Q.M. Il T.F.T. della Toscana accogliendo il deferimento, infligge al Calciatore Gabriele Bianchi, tenuto conto delle attenuanti specifiche, la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it