C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 13/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico della Società A.S.D. Bibbiena chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 4, c. 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni a norme federali commesse dall’Allenatore Marco Santoni. Il Presidente dell’A.S.D. Arezzo F.A. con nota in data 31.5.2018, indirizzata al G.S.T. della Toscana ed al C.R.T., lamentava che la Società A.S.D. Bibbiena in data 29 maggio – prima quindi della conclusione della stagione agonistica – comunicava sul proprio sito il tesseramento dell’Allenatore Marco Santoni, che prestava a quel momento attività ufficiale per la denunciante. Indicava ancora che la Società Bibbiena, tramite un proprio dirigente, aveva preso contatti con alcuni suoi calciatori al fine di indurli al trasferimento nelle proprie fila ed allegava all’esposto varia documentazione. Gli atti venivano immediatamente trasmessi dal G.S.T. alla Procura Federale la quale provvedeva ad acquisire in data 20.12.2018 le dichiarazioni del denunciante, Signor Umberto Zerbini, il quale confermava quanto oggetto di segnalazione, precisando che verso la metà del mese di giugno il proprio calciatore Sodiq Mutiu Mathwe ha dichiarato di essere stato avvicinato dal Santoni che lo ha posto in contatto telefonico con persona indicata quale dirigente del Bibbiena.. Detto dirigente gli ha proposto il trasferimento presso quella Società. L’Ufficio ha quindi provveduto, seduta stante, ad ascoltare il calciatore Sodiq il quale, confermando integralmente quanto dichiarato dal Presidente Zerbini ha precisato che alcuni giorni dopo la telefonata il Santoni, accompagnato da Dirigenti del Bibbiena, si è recato a casa sua per rinnovargli con insistenza la richiesta di tesseramento per la squadra di detta Società E’ stato quindi ascoltato, in data 7.1.2019, l’Allenatore Marco Santoni il quale, dopo aver affermato che la pubblicazione della notizia del suo tesseramento per il Bibbiena era avvenuta a propria insaputa, ha confermato di essersi recato presso la casa del Calciatore Sodiq, unitamente al D.S. della Società Bibbiena, al fine di rinnovargli l’invito al tesseramento già rivoltogli. Su specifica domanda ha dichiarato, pur non ricordandolo con certezza, che ciò è avvenuto ai primi di luglio. Sulla base di tali dati la Procura Federale, rilevato che il Santoni con il proprio comportamento ha violato quanto previsto dall’arti 1 bis, c.1, del C.G.S., in relazione dell’oggi art. 37, c.1, del Regolamento del Settore Tecnico nonchè dell’odierno art. 40/1 del medesimo Regolamento, ha, previa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini,, disposto il deferimento dell’Allenatore Marco Santoni alla C.D. presso il Settore Tecnico. La violazione contestata all’Allenatore comporta l’applicazione di quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, del C.G.S. per cui la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società A.S.D. Bibbiena.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico della Società A.S.D. Bibbiena chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 4, c. 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni a norme federali commesse dall’Allenatore Marco Santoni. Il Presidente dell’A.S.D. Arezzo F.A. con nota in data 31.5.2018, indirizzata al G.S.T. della Toscana ed al C.R.T., lamentava che la Società A.S.D. Bibbiena in data 29 maggio – prima quindi della conclusione della stagione agonistica – comunicava sul proprio sito il tesseramento dell’Allenatore Marco Santoni, che prestava a quel momento attività ufficiale per la denunciante. Indicava ancora che la Società Bibbiena, tramite un proprio dirigente, aveva preso contatti con alcuni suoi calciatori al fine di indurli al trasferimento nelle proprie fila ed allegava all’esposto varia documentazione. Gli atti venivano immediatamente trasmessi dal G.S.T. alla Procura Federale la quale provvedeva ad acquisire in data 20.12.2018 le dichiarazioni del denunciante, Signor Umberto Zerbini, il quale confermava quanto oggetto di segnalazione, precisando che verso la metà del mese di giugno il proprio calciatore Sodiq Mutiu Mathwe ha dichiarato di essere stato avvicinato dal Santoni che lo ha posto in contatto telefonico con persona indicata quale dirigente del Bibbiena.. Detto dirigente gli ha proposto il trasferimento presso quella Società. L’Ufficio ha quindi provveduto, seduta stante, ad ascoltare il calciatore Sodiq il quale, confermando integralmente quanto dichiarato dal Presidente Zerbini ha precisato che alcuni giorni dopo la telefonata il Santoni, accompagnato da Dirigenti del Bibbiena, si è recato a casa sua per rinnovargli con insistenza la richiesta di tesseramento per la squadra di detta Società E’ stato quindi ascoltato, in data 7.1.2019, l’Allenatore Marco Santoni il quale, dopo aver affermato che la pubblicazione della notizia del suo tesseramento per il Bibbiena era avvenuta a propria insaputa, ha confermato di essersi recato presso la casa del Calciatore Sodiq, unitamente al D.S. della Società Bibbiena, al fine di rinnovargli l’invito al tesseramento già rivoltogli. Su specifica domanda ha dichiarato, pur non ricordandolo con certezza, che ciò è avvenuto ai primi di luglio. Sulla base di tali dati la Procura Federale, rilevato che il Santoni con il proprio comportamento ha violato quanto previsto dall’arti 1 bis, c.1, del C.G.S., in relazione dell’oggi art. 37, c.1, del Regolamento del Settore Tecnico nonchè dell’odierno art. 40/1 del medesimo Regolamento, ha, previa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini,, disposto il deferimento dell’Allenatore Marco Santoni alla C.D. presso il Settore Tecnico. La violazione contestata all’Allenatore comporta l’applicazione di quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, del C.G.S. per cui la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società A.S.D. Bibbiena. Il Collegio, dandone rituale comunicazione alle parti, ha indicato la data odierna per la discussione rilevando che ad essa i deferiti non sono presenti La Procura Federale è presente nella persona dell’ Avvocato Marco Stefanini, Sostituto... Il rappresentante della Procura Federale chiede, in avvio di dibattimento, la conferma del deferimento che poggia le proprie basi, oltreché sulle dichiarazioni del Calciatore Sodiq, sulla conferma da parte dell’Allenatore di essersi recato nella casa di questi per proporgli, unitamente a Dirigenti della Società Bibbiena, al fine di rinnovargli la richiesta di trasferimento. Da tale ammissione discende la responsabilità della Società alla quale chiede venga irrogata la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 600,00 Chiuso il dibattimento il Collegio, in considerazione della connessione del presente procedimento con quello pendente innanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nei confronti dell’allenatore sig. Marco santoni e che appare opportuno acquisire agli atti, ai fini del decidere, il provvedimento che sarà assunto nei confronti di detto Tecnico, rinvia la decisione alla riunione del 5 luglio ore 17,00 . Dispone comunicarsi alla soc. Bibbiena la decisione assunta mentre la Procura Federale si dichiara edotta dalla decisione

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it