C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: Geraci Silvestro, Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la S.S.D. Calcio Castelfiorentino, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis in relazione all’art. 30, c. 2, dello Statuto Federale ed all’art. 15 del C.G.S.; nonchè dell’art. 94, c. 1, delle N.O.I.F. e 43,c.2 del Regolamento della L.N.D.; Tomasulo Tommaso, Presidente, Cioni Paolo, Dirigente, Entrambi per la violazione dell’art. 94, c. 1, delle N.O.I.F. e 43,c. 2 del Regolamento della L.N.D.; S.S.D. Calcio Castelfiorentino a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del C.G.S.. In data 15.12.2017 veniva stipulata tra il Calciatore Silvestro Geraci, da una parte, ed il Signor Paolo Cioni in rappresentanza della Società S.S.D. Calcio Castelfiorentino, dall’altra, una scrittura privata con la quale la Società Castelfiorentno prevedeva la corresponsione al Calciatore, della somma di € 4.000,00 (quattromila) a titolo di rimborso delle spese di trasferta.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: Geraci Silvestro, Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la S.S.D. Calcio Castelfiorentino, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis in relazione all’art. 30, c. 2, dello Statuto Federale ed all’art. 15 del C.G.S.; nonchè dell’art. 94, c. 1, delle N.O.I.F. e 43,c.2 del Regolamento della L.N.D.; Tomasulo Tommaso, Presidente, Cioni Paolo, Dirigente, Entrambi per la violazione dell’art. 94, c. 1, delle N.O.I.F. e 43,c. 2 del Regolamento della L.N.D.; S.S.D. Calcio Castelfiorentino a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del C.G.S.. In data 15.12.2017 veniva stipulata tra il Calciatore Silvestro Geraci, da una parte, ed il Signor Paolo Cioni in rappresentanza della Società S.S.D. Calcio Castelfiorentino, dall’altra, una scrittura privata con la quale la Società Castelfiorentno prevedeva la corresponsione al Calciatore, della somma di € 4.000,00 (quattromila) a titolo di rimborso delle spese di trasferta.

Alla somma, che sarebbe stata corrisposta nella misura di € 1.000,00 (mille) mensili per il periodo gennaio / aprile 2018, veniva aggiunta la disponibilità di un alloggio e delle relative utenze, con esclusione delle spese di vitto. In data 29.6.2018 il Calciatore, invitava la Società – con atto di diffida – a corrispondergli la somma di € 1.500,00, oltre spese legali, a saldo di quanto pattuito cui, essendo rimasta la diffida inesitata, faceva seguire – in data 3.8.2018 – richiesta di autorizzazione ad adire l’A.G.O. indirizzata al Consiglio Federale. Il Segretario Generale della F.I.G.C., con nota in data 1.9.2018, comunicava il diniego del C.F. all’autorizzazione provvedendo, nel contempo ad inviare gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. In data 9.10.2018 il Geraci otteneva l’esecutività del decreto ingiuntivo emesso il giorno precedente,e depositava contestualmente richiesta di pignoramento mobiliare presso terzi. Al decreto ingiuntivo si è opposta la Società Castelfiorentino il giorno 7.11.2018. Il successivo giorno 19 le due parti hanno sottoscritto atto di transazione concludendo in tal modo la controversia. La Procura Federale, accertato quanto sopra, ha ritenuto rinvenire nel comportamento dei tesserati la violazione di norme federali per cui ha provveduto a notificare a tutti i soggetti coinvolti nella vicenda l’avviso di conclusione delle indagini. I Signori Cioni Paolo e Tomasulo Michele, questi anche in rappresentanza della Società, da una parte ed il Calciatore Geraci Silvestro dall’altra, hanno, tramite i rispettivi legali presentato in quella sede memorie a difesa, dall’ esame delle quali l’Ufficio requirente ha ritenuto non evincersi “circostanze esimenti delle violazioni contestate”, procedendo a deferirli a questo Tribunale. Convocate le parti per la data odierna il Collegio dà atto della presenza di: Avv. Fabrizio Petri per la Società S.S.D. Calcio Castelfiorentino ; Avv. Fabrizio Petri per Tomasulo Michele, in proprio e quale Presidente della Società Castelfiorentino; Cioni Paolo, Dirigente, assistito dall’Avv Fabrizio Petri; la Procura Federale in persona dell’Avvocato Marco Stefanini Sostituto Procuratore. È assente il signor Geraci Silvestro, Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la S.S.D. Dichiarato aperto il dibattimento l’Avv Petri del Foro di Firenze, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informano il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: Tomasulo Michele inibizione mesi quattro (sanzione base mesi sei) Cioni Paolo inibizione gg. 80 (sanzione base quattro mesi) SSD Castefiorentino ammensa € 340,00 (sanzione base € 500,00) Dichiara estinto il procedimento relativamente ai suddetti deferiti. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Il dibattimento prosegue nei confronti del signor Geraci Silvestro Aperto il dibattimento l’Avvocato Stefanini afferma che il disposto dell’art. 30 dello Statuto ha carattere inderogabile e, riportandosi agli atti istruttori conclude il proprio intervento chiedendo al Collegio che, confermato il deferimento, infligga ai deferiti le seguenti sanzioni: Geraci Silvestro, squalifica per anni uno ed ammenda di € 500,00. Pur non essendo comparso il Geraci ha svolto le proprie difese mediante memoria depositata nella quale sostanzialmente giustifica la violazione della clausola compromissoria affermando come, al fine di ottenere il rimborso spese concordato il Geraci abbia dovuto adire l’A.G.O. non esistendo nel sistema federale organi deputati a risolvere le controversie che possano insorgere tra tesserati ed enti nell’ambito dei Campionati Regionali. Nella fattispecie non si può quindi applicare la clausola compromissoria. Ricorda che la cifra concordata era riferita al rimborso delle spese che il calciatore doveva settimanalmente affrontare per raggiungere, dalla propria residenza, il campo di allenamento e di gara.

Richiama il disposto dell’art. 3 del D.L. 220/2003 e cita illustrandole alcune decisioni dei vari Organi della G.S. che ritiene conformi alle tesi difensive enunciate. Conclude chiedendo il proscioglimento del Calciatore. Concluso il dibattimento il Collegio si riunisce per la decisione. Le dichiarazioni dei deferiti confermano la corresponsione di un compenso sia pure definendolo un rimborso spese. La questione è stata oggetto di numerose decisioni dei vari organi, non del tutto univoche, a fronte delle quali l’orientamento di questo Organo Giudicante è stato quello di ritenere non applicabile il disposto normativo solo nel caso in cui la violazione richieda l’intervento d’ufficio dell’A.G.. L’art. 30 dello Statuto Federale dispone come avviene in tutti gli statuti delle Federazioni aderenti al CONI che: L’efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria 1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale. 2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico) non preclude l’accesso alla giustizia ordinaria, ma sanziona il comportamento del tesserato ai sensi dell’art. 15 del C.G.S. (Violazione della clausola compromissoria) : 1 - I soggetti tenuti all'osservanza del Vincolo di giustizia di Cui all'art.30 ,comma 2 ,dello Statuto federale,ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a:........) Quanto sopra nell’ambito di quell’autonomia del diritto sportivo prevista dalla normativa di Stato (D.L 220/2003), destinato a garantire l’effettività delle tutele all’interno del sistema ordinamentale delle federazioni sportive appartenenti al CONI. e concernente l’autonomia dell'ordinamento sportivo: Art. 2, comma 1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive; Posto quindi che con il comportamento tenuto dai deferiti si sia violato il disposto dell’art. 30 soprarichiamato, diviene necessario esaminare le violazioni contestate sotto l’aspetto economico. Riguardo a tale violazione va esaminato l’art. 29 NOIF: 1 - I “non professionisti” 1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., giocano il “Calcio a Cinque”, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati di Calcio femminile. 1.bis Ai calciatori e alle calciatrici non professionisti, al fine di permettere, anche avuto riguardoalle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art.118 delle NOIF. 2 - Per tutti i “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. 3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto dei successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. L’art. 93 è riferito al trattamento economico dei professionisti. Art, 94 .- Sono vietati: a)gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; b)la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi. In conformità il C:R.T:ha dichiarato che :””...in ambito regionale le NOIF Art. 94 bis - Deroga 1.I calciatori ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 30 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche 1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato. 94 ter 1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato, nonché: regolamento lnd.: Art. 39 / 2. Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori/calciatrici «non professionisti» e «giovani dilettanti», nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme. Sostenere, come fa la difesa del Geraci, che l’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C. non possa trovare applicazione nei casi di rimborsi spese eccedenti i costi effettivamente sostenibili finirebbe per vanificare il vincolo di giustizia che costituisce uno dei capisaldi dell'ordinamento sportivo. Il conteggio empirico eseguito dalla difesa del Geraci non è convincente dato che conteggia il presunto costo del vitto – espressamente escluso dall’accordo stipulato – ma esclude l’avere a propria disposizione il calciatore, per la durata del contratto, una casa con relative utenze, del quale tener conto, il che costituisce un ulteriore benefit. Altrettanto irrilevante appare il richiamo all’importo di € 10.000,00 previsto quale importo di esenzione massima perchè esso è un tetto avente valenza esclusivamente fiscale ed è ovviamente riferito alla percezione dei compensi previsti dal c. 2 dell’art. 29 NOIF. In buona sostanza il Tribunale ritiene che il comportamento del Geraci abbia violato le norme richiamate nel deferimento, ed il fatto che abbia chiesto l’autorizzazione a procedere prima di adire la giustizia ordinaria, testimonia la sua consapevolezza in ordine alla necessità di autorizzazione e, in caso di diniego, il concretarsi della violazione della clausola compromissoria, per la violazione ulteriore valgano le precedenti argomentazioni. P.Q.M. Squalifica il signor Geraci Silvestro per mesi dieci ed infligge allo stesso un’ammenda di € 500,00.

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