C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 21 del 27/09/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. TIRRENIA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA CAPEZZANO PIANORE/TIRRENIA DEL 16.09.2018 (3-0).

RECLAMO DELL'A.S.D. TIRRENIA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA CAPEZZANO PIANORE/TIRRENIA DEL 16.09.2018 (3-0).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 19 del 20.09.2018; -l'A.S.D. Tirrenia propone reclamo avverso la regolarita' e l'esito della gara disputata a Capezzano Pianore (Lucca) il 16 settembre 2018 con l'A.S.D. Capezzano Pianore nell'ambito del Campionato di 1^ Categoria, conclusasi con il punteggio di 3 a 0; premesso che l'avversaria aveva disatteso l'obbligo di impiegare per l'intera durata dell'incontro almeno due calciatori appartenenti a prestabilitafascia di eta' (due nati 1997), la reclamante chiede che venga inflitta all'A.S.D. Capezzano Pianore la punizione sportiva di perditadella gara con il punteggio di 0-3. Tanto premesso, rileva il G.S.T. che il reclamo deve essere respinto. E' risultato infatti accertato da un controllo della distinta di gara presentata dall'A.S.D. CapezzanoPianore che il calciatore n.7 Domenici Federico e' nato il 5.10.1997 anziche' il 30.06.1996, che il calciatore n.4 Mazzone Gabriele e' nato il 15.09.1989 anziche' il 15.09.1990, che il calciatore n. 10 Fiaschi Lorenzo e' nato il 29.05.1993 anziche' il 29.06.1992 e che il calciatore n. 16 Bertacca Andrea e' nato il 17.03.1998 anziche' il 9.02.1998. Risulta poi dagli atti ufficiali che il n. 2 Capasso Andrea (1997) non e' stato mai sostituito e che l'A.S.D. Capezzano Pianore al 30' del s.t. ha sostituito il calciatore n.7 Domenici Federico (1997) con il n. 13 Silipo Raffaele (1999).

Risulta quindi evidente che l'odierna societa' reclamata ha sempre correttamente adempiuto all'obbligo regolamentare che sancisce la contemporanea presenza per tutta la durata dell'incontro di almeno due calciatori appartenenti ad una prestabilita fascia di eta' e che l'indicazione dei dati errati sulla distinta di gara, e' frutto di un errore nella compilazione commesso dal dirigente all'uopo incaricato. Il rigetto del reclamo comporta l'addebito della tassa. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Tirrenia di Massa e dispone l'addebito della tassa di reclamo. Infligge all'A.S.D. Capezzano Pianore l'ammenda di Euro 150,00 per aver riportato sulla distinta di gara dati anagrafici errati di ben quattro calciatori inducendo cosi' la Societa' Tirrenia ad inoltrare infondato reclamo.

 

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