C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 15/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. ATLETICO ESPERIA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITOGARA AUDACE GALLUZZO OLTRARNO/ATLETICO ESPERIA DEL 27.10.2018 (7-1).

RECLAMO DELL'A.S.D. ATLETICO ESPERIA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITOGARA AUDACE GALLUZZO OLTRARNO/ATLETICO ESPERIA DEL 27.10.2018 (7-1).

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 29 del 2/11/2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto aseguito di preannuncio di reclamo da parte della Societa' Atletico Esperia. Con reclamo inviato regolarmente, la citata societa' sostienela irregolarita' della gara in quanto la societa' Audace Galluzzo Oltrarno durante la gara stessa ha utilizzato quattro calciatori fuoriquota anziche' i tre consentiti: pertanto chiede l'applicazione della relativa sanzione a carico della societa' citata. Dagli atti ufficiali di gara si rileva che effettivamente la societa' Audace Galluzzo Oltrarno ha fatto partecipare alla gara quattro calciatori nati nell'anno 1999 infatti dall'inizio della gara sono stati schierati i calciatori: il nº1 Leoni Niccolo' nato il 28-3-1999, il nº6 Bianchimano Andrea nato l'8-12-1999, il nº9 Pofferi Giovanni nato il 12-11-1999 ed il nº 11 Calamandrei Guido nato il 28-9-1999, i quali hanno cosi' attivamente preso parte alla gara. Quindi sul terreno di gioco sono stati impiegati quattro calciatori fuoriquota in violazione della disposizione vigente. Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facolta' di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2018), con C.U. nº 2 CRT del 5-7-18 pag. 42 il Comitato RegionaleToscana ha determinato, per la stagione sportiva 2018-19, quanto segue: Limite di partecipazione dei calciatori. Possono partecipare al Campionato Regionale "juniores" i calciatori nati dal 1º gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di eta'. E' consentito l'impiego di: (altri gironi regionali) tre calciatori "fuori quota" nati dal 1º gennaio 1999. L'inosservanza delle predettesara' punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La societa' Audace Galluzzo Oltrarno non ha inviato deduzioni. Per questi motivi, il G.S.T. delibera di comminare a carico della carico della societa' Audace Galluzzo Oltrarno la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonche' l'ammenda di Euro 70,00 (Settanta/00) per aver indicato in distinta un calciatore con dati anagrafici errati. Ordina non addebitare la tassa reclamo.

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