C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 22/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’ASD MALISETI TOBBIANESE AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA MALISETI TOBBIANESE/POGGIO A CAIANO 1909 DEL 3.11.2018 (2-3).

RECLAMO DELL'ASD MALISETI TOBBIANESE AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA MALISETI TOBBIANESE/POGGIO A CAIANO 1909 DEL 3.11.2018 (2-3).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 30 dell'8.11.2018; -il Giudice Sportivo Territoriale, visto il reclamo dell'A.S.D. Maliseti Tobbianese, fatto pervenire entro i termini procedurali, con la quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarita' della gara indicata in oggetto, terminata sul risultato di 3 a 2 a favore del C.S.D. Poggio a Caiano e disporsi la ripetizione della stessa a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro. Deduce in particolare la Societa' reclamante che il direttore di gara non avrebbe erroneamente convalidato una rete in cui il pallone, dopo aver superato la linea di porta, sbatteva sul paletto di sostegno della porta posto a ridosso della rete di recinzione del terreno di gioco e tornava in campo. Osserva questo Giudice che, secondo il consolidato orientamento giurisdizionale, ''l' errore tecnico'' dell'arbitro e' ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e puo' dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nei documenti ufficiali; 2)l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di ''effettivita'''); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni in campo non aventi "natura tecnica". Cosicche', in caso di errore tecnico dell'arbitro rilevato a seguito dell'indicazione nei documenti ufficiali, il Giudice Sportivo non si sostituisce ad esso in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel reclamo non sono riscontrabili negli atti ufficiali, fonte privilegiata di prova, di modo che il reclamo, le cui allegazioni istruttorie prodotte sono chiaramente inammissibili, non puo' essere accolto. Tutto sopra riferito e considerato, ai sensi degli articoli 17, comma 4), 29 comma 3 C.G.S.. Per questi il G.S.T. delibera: a)-di respingere il reclamo della A.S.D. Maliseti Tobbianese di Maliseti (Prato) perche' inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa; b)-di convalidare il risultato conseguito sul campo Maliseti Tobbianese-Poggio a Caiano 1909 2 a 3.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it